70 delle cause de’minori, cioè che non eccedevano i ducati 100 veneti, ma per la loro discordia furono rimesse al collegio dei XII. Trattavano anche quelle de’ maiori per otto mesi, decorsi i quali sottentravano a giudicar di queste i novissimi, assumendo il titolo di nuovi, ed i nuovi a vicenda passavano col titolo di novissimi a versar sopra quelle de' minori. Così Marco Ferro nel suo dizionario. • COLLEGI DI GIUDICATURA DEI XV, DEI XXV E DI ALTRI. — Prendevano questa denominazione dal numero dei giudici da cui venivano sostituiti. Erano questi collegi i giudici supremi di tutte le cause venute in appellazione dai tribunali di Venezia e dello Stato. 11 collegio dei XV giudicava le cause dai ducati 200 agli 800 veneti. Quello dei XXV, che prima era dei XX, dai ducati 800 ai 35oo. Le somme minori si giudicavano sommariamente dai tribunali di prima istanza. V’erano altri collegi, i criminali, che adunavansi per giudicare qualche particolare delitto, i collegi estratti dal consiglio dei dieci, che trattavano qualche caso importante e criminoso. 1 collegi solenni o così detti collegetti, appartenenti all’araldica, che giudicavano le prove della nobiltà e cittadinanza originaria. COLLEGIO DEI XX SAVJ DEL CORPO DEL SENATO. — Giudicava e definiva le questioni civili nelle quali aveano interesse le pubbliche ragioni. COLLEGIO DEI X. — Era giudice dei gravi delitti di Stato e di alta polizia. (Vedi CONSIGLIO DEI X. ) QUARANTIA CIVIL VECCHIA E NOVA. — La prima antichissima giudicava definitivamente le cause civili di Venezia e del dogado, della somma maggiore di ducati 35oo, la seconda giudicava le cause civili delle provincie della somma medesima. ( V. QUARANTIA. ) CONSIGLIO DEI XL CRIMINALE, CAPI E CONTRADDITORI, PRESIDENTI SOPRA UFFIZI. Era il giudice supremo dei casi criminali accaduti in Venezia e nel dogado, eccettuati quelli che spettavano all’ autorità del consiglio dei dieci. ( V. QUARANTIA. ) 1 capi di questo consiglio, unitamente al doge ed i sei consiglieri, formavano la signoria di Venezia. (V. CONSIGLIO MINORE o SIGNORIA.) I contradditori erano i fiscali del consiglio. 1 presidenti formavano un uffizio interno del consiglio dei XL composto di tre soggetti, e facevano eseguire le deliberazioni d’esso consiglio spettanti agli uffizi di ministero. Sopravvegghiavano ai banchi di Ghetto ed alle sue discipline. AVVOCATI AI CONSIGLI. — Era uffizio di questi difendere le cause, che si trattavano nei consigli, affinchè i poveri, che non potevano pagare i valenti avvocati del foro, trovassero in questi la loro difesa. LE SEI CORTI O MAGISTRATURE, DETTE PROPRIO, FORESTIERE, PETIZIONE, ESAMINADOR, PltOCURATOR, MOBILE. — Nei primi secoli della repubblica la podestà civile e criminale era unita nel doge. L’aristocrazia, gelosa di tanto impero, lo andò a poco a poco scemando coll’istituire a tal d’uopo varie magistrature. Fra queste si annoveravano tre giudici, che dicevansi della corte o del palazzo, perchè in questo