75 -°o>- dati a lui in custodia i trattati con le potenze straniere. Custodiva le leggi della repubblica, ordinava i registri e le rubriche, e tutto ciò che avea con le medesime una qualche relazione, e cosila compilazione delle leggi della giustizia distributiva nei libri così detti d’ oro, roan e verde, ed i repertorii, lavoro di Gabriele Zavanti. 11 re ggente o vice reggente custodiva i giovani dedicati a questo uffizio, ed avea cura dell1 archivio. SEGRETARIO DEPUTATO ALL1 ARCHIVIO DEL CONSIGLIO DEI X, ARCHIVISTI ED ALTRI MINISTRI SUPPLENTI NELLE MAGISTRATURE. — Per trovare con facilità i documenti delle leggi e di altre scritture, che dal pubblico o dai privati si domandavano, erano in ciascuna magistratura od uffizio alcuni particolari ministri eletti a custodire le carte e i registri detti Capitolari. 11 consiglio dei dieci avea a tal uopo un segretario deputato. Questo incarico negli ultimi tempi della repubblica tenne onorata-mente Giuseppe Olivieri, che fece un utile e ben disposto elenco delle scritture di esso consiglio. Nelle altre magistrature esercitavano queste funzioni gli archivisti, ed in loro vece un notaio, o 1’ avvocato fiscale, o qualche altro ministro. SEGRETARI, NOTAI, FISCALI, RAGIONATI, ED ALTRI MAGISTRATI INFERIORI. — I segretari della cancelleria ducale e dei dieci, a’quali presiedeva il cancelliere grande, si contavano \ nel consiglio dei dieci, 24 nel senato. Leggevano, nel collegio e nel senato, le lettere addirizzate alla signoria, scriveano le risposte del senato stesso agli ambasciatori.Non erano nobili, ma venivano estratti dal ceto veneto originario, e doveano avere l’età d’anni 18 per essere eletti. Da questo corpo sceglievansi i residenti ad alcune corti estere. Ai membri della cancellaria vietossi uscire dallo Stato e il comunicare coi personaggi stranieri. I notai ducali ordinari erano 24, gli straordinari in numero non limitato. Venivano destinati segretari dal cancelliere nelle varie magistrature, e segretari regi dei dieci nelle ambasciate. Nell’ autenticare le copie dei decreti si sottoscrivevano notai ducali. Dalla cittadinanza originaria delle provincie si estraevano i ragionati, i notai, ifiscali dei magistrati e corti inferiori. Eravi anche un collegio di notai che stipulavano i testamenti, i contratti nuziali ed altri atti sotto la presidenza del cancellier grande e di due cancellieri ducali. Depositavano i testamenti nella cancelleria inferiore del doge. Volendoli ricuperare per pubblicarli, o cambiare le disposizioni secondo la volontà dei testatori, facevano alla cancelleria ricevuta. Morti i notai, i testamenti si depositavano all’archivio, da cui i privati, pagando una tassa, potevano ritrarre le copie delle quali sono infinite in Venezia. CONSULTORE E COADIUTORE IN JURE. — Incerta è l’epoca in cui furono insti-tuiti. Innanzi al secolo XIV, il governo si serviva delle persone più celebri dello Stato, o anche estere per questo incarico. Una questione sulle decime dei defonti mossa dal vescovo di Castello, fu il motivo che, nel i3oi, 23 febbrajo m. v. (cioè i3o2), si ordinasse dal maggior consiglio 1’ elezione di un consultore di Stato in jure. 11 primo onorato di questa carica fu Riccardo Malombra, professore nell’Università di Padova. Fra i più celebri si conta fra Paolo Sarpi, che aveva il titolo di teologo e consultore canonista della repubblica. Era uffizio del consultore di rivedere i canoni, bolle, decreti ponlifizii, decisioni della corte di Roma, e riferire al collegio dei savi tutto ciò che avea relazione ai possessi temporali. Sopravvegghiava ancora alla proibizione dei libri ed alle cause degli