157 forse posto in diretta discussione, perchè dai Franchi non era stato militarmente violato. Esso era stato turbato da seri incidenti di frontiera, che, ripetendosi, avevano originato ima situazione molesta e avevano preparato l’ultima crisi. A questa pericolosa anomalia occorreva porre riparo, prevenendo ulteriori malintesi ed estirpando il male dalla radice con energiche misure di reciproca garanzia. Pigra tolleranza aveva permesso sconfinamenti e facili occasioni di fuga dall’uno all’ altro stato non solo colpevoli, ma anche delittuose ; non solo per sottrarsi a pena di reato comune, ma anche a fini politici. Nelle terre del regno erano state ordite le congiure, che avevano sconvolto pace e sicurezza delle provincie bizantine ; d’altronde traverso i domini imperiali avevano libero passo le bande, che si riversavano ostilmente sopra i territori franchi. L’accordo ravennate prevedeva la reciproca obbligazione fra le due parti di non tollerare sopra il territorio del proprio stato la preparazione e l’organizzazione di offese a danno del vicino, con l’impegno da parte franca di vietare gli excursus in finibus vestris Veneciarum, di arrestare i promotori, di estradarli e consegnarli, nel termine di sessanta giorni ; da parte bizantina di denunciare le aggressioni di terzi contro il dominio franco in modo da non diventare responsabili di complicità indiretta. Esso prevedeva anche la repressione dei furti, il reciproco scambio di servi e serve fuggitivi, la restituzione di armenti o quadrupedi, o sottratti o aberranti, la tutela della libertà, della sicurezza e di equa parità tra i contraenti nell’ osservanza dei negozi privati (1). La tranquillità interna era cosi ristabilita in una atmosfera rigidamente bizantina, e nell’ordine civile, per la sottomissione del governo, e nell’ ordine ecclesiastico, con l’insediamento del diacono ricavare le superstititi clausole di quello, come mi sono industriato di fare, ma seguendo un procedimento diverso e opposto a quello adottato dal Fanta e, ultimamente, dal Besta. Alla ricostruzione del testo da questo suggerita, non posso aderire (Cfr. Il « paeium Lotharii » cit., p. 1111 sgg-)> perchè non mi sembra giustificata da sufficenti argomenti : le presunzioni assiomatiche non persuadono. Vedi il testo delle clausole, a cui mi riferisco, in Poeta Veneto cit., p. 181 sgg. ; Documenti cit., I, 102 sgg. (1) Patita Veneta cit., p. 181 sgg. ; Documenti cit., I, 102 sgg., cap. 1, 6, 9, 10, 13, 16, 19.