«SS» U8 «£»■ per non volere ripeterle a scapito dell1 unità dell1 argomento, abbiamo di quando in quando aggiunte brevissime note, o semplicemente ripetuto e citato il nome della magistratura, per far conoscere, che avea qualche attribuzione anche in quella, mentre con un V. ( Veggasi) si manda il lettore alla classe in cui in modo particolare si scrisse della magistratura medesima. Dal fin qui detto è facile comprendere, non essere nostro scopo fare parola dello spirito del governo veneziano e delle sue magistrature, dei suoi difetti e delle sue virtù, come fecero nel lungo corso della repubblica molti scrittori, e in tempi a noi più vicini il Darù, ed il critico di lui nobile Domenico Tiepolo, ma semplicemente offerire un’idea storica de1 magistrati, che giovi in qualche modo ad illustrare la storia civile e politica, e gli archivi di Venezia. Sarebbe stato desiderabile uno scritto più ampio'che questo non è, per mettere in chiara luce un argomento, che fu a tante variazioni ed a tante controversie soggetto ; ma riesce impossibile trovar luogo a polemiche in un libro, che non ha per iscopo di ragionare, ma d1 indicare, entro limiti prescritti, le magistrature delle quali era composto il governo di Venezia, senza curarsi come operasse, o si potesse conservare per tanti secoli (i). CORPO DELLA REPUBBLICA. DOGE. —• Fornito di cospicua grandezza, di dignità reale e di esteriori onorificenze, nelle funzioni, nel vestito, nel corteggio godeva il privilegio di eleggere il primicerio e i canonici di san Marco. Tutti gli editti, dispacci, lettere, ec., che la repubblica o scrivesse, o ricevesse, portavano il serenissimo nome di lui. Tal era il capo della repubblica, il presidente a tutti i supremi consigli, cioè al maggior consiglio, al senato, ai dieci, alla signoria, ma nello Stato non avea potere. MAGGIOR CONSIGLIO.— Era il fondamento, il sovrano, il padrone della repubblica, e dopo la nota sua riforma del 1297, non fu se non composto di soli patrizi. Doveano questi essere frutti di legittime nozze e di nobili genitori, provati tali presso Tavvogaria, ed inscritti nel libro d1 oro instituito nel i3iy. Il doge, col suo consiglio minore, presiedeva e proponeva l1 elezione di molti de1 magistrati, che dentro e fuori di Venezia teneano ragione di possanza pubblica. Non poteva avere ingresso nel maggior consiglio chi non era giunto all1 età di anni 25, o non avea cavato il bollettino nell1 avvogaria per aver compiuto questa età, o estratti alla barbarella, cioè nel giorno di santa Barbara ai 4 dicembre, prima di questa età, cavando la baia ( palla ) d1 oro. I soli benemeriti della patria furono talvolta eccettuati da queste leggi. Privi come siamo di autentici documenti, il voler trarre in luce rorigine di questo consesso supremo, sarebbe studio incerto e perduto. Dalle antiche memorie si può solamente raccogliere, che il maggior consiglio non ebbe forma regolare che nel 1172. Da lui dipendevano tutte le magistrature ed uffici, e le sue leggi erano venerande. (1) Quantunque siasi altrove parlato del doge, del consiglio dei dieci e degl1 inquisitori di Stato, s1 è creduto di doverne qui riparlare, perchè non restasse incompiuto il prospetto delle venete magistrature ; tanto più che qui se ne tratta succintamente, e senza quelle considerazioni che altrove sonosi fatte.