<*» SO «3>- sia in potere del solo M. C., quando però non vi sia criminalità annessa, e perciò col quinto decreto allo stesso consiglio dei dieci, furono confermati i casi gravi criminali, nei quali intervengono patrizi offensori od offesi, lasciando però facoltà allo stesso, di rimettere ai magistrati, e reggenze competenti, i casi minori; e quindi fu stabilito che nelle occorrenze privatamente civili, li capi del consiglio dei dieci, ingerire non s’abbiano in alcun modo. Fu tolta a lui col sesto e settimo decreto la elezione dei quattro esecutori alla bestemmia, e devoluta al senato. 11 decreto ottavo rinnovò al consiglio la raccomandazione dei monasteri di uomini e di donne sì in Venezia, che nel dogado ; raffermò la elezione del magistrato sopra i monasteri, di cui 1’ ubbidienza sia parimente promiscua verso i due consigli, con che si comunicò ad ambedue porzione di quella giurisdizione che era privativa del solo consiglio dei dieci. Il nono ed ultimo decreto, determinò espressamente le materie competenti a questo consesso. Eccone i capi principali. Tosto che furono accettati dal M. C.i suddetti decreti con altri quattro, fu stabilito, che la elezione de’ segretari dei dieci spettare dovesse al senato : che le violenze ed ingiurie fatte nelle gondole, ed altre barche nei canali della città e delle lagune, sieno soggette alla giurisdizione dei dieci ; così pure le maschere ed i teatri : finalmente, si accordò allo stesso la presidenza ad alcuni boschi dello Stato. Così terminò la riforma. Con la legge del 1762 si ordinò che non si potesse erigere in Venezia nuove scuole pie, suffragi, confraternite senza la facoltà data dai dieci, eccettuate le fraglie delle arti e mestieri della città, che dipendevano dal senato. Ecco come l’aristocrazia sapeva contenere ciascuno nel proprio dovere. » INQUISITORI DI STATO. — Erano tre nobili dei quali due scelti dai decemviri ed uno dalla signoria. Questo tribunale instituito, come credesi, nel secolo XV, dichiarossi permanente coi decreti del i539, 20 settembre, e i583, 19 aprile. Le ispezioni di questo aveano per fine di sopravvegghiare coloro che erano rei di Stato, o propagatori di pubblici secreti. Si procedeva nell’esame e nel processo rapidamente, quando si trattava della salvezza e tranquillità del dominio. Il voto concorde dei tre era sentenza, che pub-blicavasi nel M. C. In tal guisa, gl’inquisitori e capi dei dieci si considerarono e furono veramente in ogni tempo il più forte sostegno della pubblica libertà, dell’ osservanza delle leggi, della disciplina dei nobili, il presidio dei dieci, da cui derivava il potere. I decreti del M. C. 1628, 1762 corressero quegli abusi, che si riputavano introdotti, essendo che non evvi istituzione umana, che nel lungo corso de’ tempi non si allontani dall’ ottimo divisamento per cui venne creata. QUARANTIA. — Si chiamarono con questo nome i tre consigli o tribunali supremi che giudicavano le cause criminali e civili, cioè il consiglio di XL al criminale, di XL civìl vecchio, e di XL ci vii nuovo, ed era composto ciascuno di 40 giudici. Il primo era antichissimo, e l’origine è perduta fra 1’ oscurità dei tempi. Cert’ è che nel secolo XIII era giudice assoluto delle sentenze fatte dai magistrati delle città, del dogado, della Dalmazia e degli altri Stati di mare. Era allora una delle sue prerogative approvare i membri che doveano comporre i pregadi ed il maggior consiglio, e non aveva se non esso la facoltà di concedere, dopo la riforma del maggior consiglio sotto il dogado di Pietro Gradenigo, il privilegio a coloro che amassero di essere membri del medesimo. Aveva ancora gran parte negli affari della polizia dello Stato. La camera, dove co’ suoi capi o presidenza adunavasi, veniva chiamala quarantia, e quivi davasi udienza a’ legati ed ambasciatori stranieri, si ascoltavano le preghiere dei sudditi, si leggevano le lettere, in