al trattamento di loro carica, era ai consoli accordata la esazione di un’ imposta non eccedente giammai l’importo del due per cento sul valore delle merci, cui volgarmente davasi il nome di cottimo. Codesti consoli erano nominati parte dal senato, parte dal magistrato detto de’ cinque savi alla mercanzia ; quello di Bari, dalla casa patrizia Grilli : al bailo in Costantinopoli, competeva il diritto di disporre de’ consolati di Smirne, Salonicchio, Canea e Bodi, alla cui nomina o conferma (che riportar dovea formale approvazione del senato ) andava annessa una propina, la quale, riguardo al consolato di Smirne, ascendeva a 23,000 piastre, corrispondenti a 5,676 franchi circa. Sopra ogni cosa però sorge, qual monumento solenne a comprovare 1’ attenzione e la previdenza del veneziano governo, il celebre codice dato alla propria marina mercantile nel secolo XIII, che primo di lutti ha servito di’ tipo e di modello alla legislazione marittima delle altre nazioni. Compilalo da Nicolò Querini, Pietro Ba-doaro e Marino Dandolo, sotlo gli auspici del doge Benieri Zeno, che presiedette alla repubblica dal 1252 al 1268, laudato ed approvato dalla pubblica concione, venne reso pubblico l’anno 1255, col titolo : Statuta et ordinamenta super navibus et lignis aliis. Questa singolare raccolta di prescrizioni è distribuita in CXXIX capitoli : si dettano leggi e discipline pe’ bajuli, duces, consules et rectores, assegnando i limili alle loro facoltà giudiziarie ; si ordina che debba essere misurata la capacità delle navi (stazzatura), per potervi proporzionare la quantità e per determinare il silo ove collocare le merci, che pure dovevano esser pesale ; sono limitati i diritti consolari ; leggonsi annoverali i doveri de’ capitani (duces), de’ nocchieri, quelli de’ marinari e de’ sudditi veneziani stabiliti nei paesi stranieri ; è parlalo delle zavorre, delle avaree, de’ naufragi, delle prede, del corredo e degli apprestamenti de’ navigli che dovevano essere visitati in ogni loro parte prima di parlire; annovera la quantità e la natura delle armi difensive ed offensive, con le quali andar doveva provveduto ogni naviglio in proporzione alla relativa portala : fa conoscere come non era permesso uscire dal golfo a