232 zione o implicito assenso in conformità di diritto sovrano, ma semplice riconoscimento della volontà ducale, non suscettibile di modifiche o di limiti. Era facoltativo, a titolo di informazione, non obbligatorio e coattivo ; assumeva il significato di atto morale piuttosto che politico. Il capo della provincia era dux Venetiarum, ed era la fonte di diritto di essa. Non rappresentante di una o di un gruppo di isole, ma dell’interesse generale di tutte. Dovunque risiedesse a Cittanova, a Malamocco, a Rialto, egli estendeva la propria autorità sopra tutto il territorio lagunare, che in lui riconosceva la suprema podestà di governo, sommo moderatore politico, depositario dell’alta giurisdizione civile e criminale (1), capo delle forze militari, ordinate sotto il suo comando (2). Potere e dignità, formalmente, riproducevano quelli del magister militum, di cui era inizialmente erede e continuatore. Il tempo maturò il rinnovamento interiore dello spirito, mantenendo inalterate le strutture esterne degli ordinamenti. Gli atti della vita pubblica erano compiuti nel placito dal duca personalmente con l’assistenza delle maggiori autorità ecclesiastiche (patriarca e vescovo) e deWuniversus Venecie populus, chiamati a testimoni della pubblicità dell’atto (3). Il patrimonio dello stato non figurava distinto da quello privato, ambedue amministrati alla stessa stregua nel placito (4). Tra dux e universus Venecie populus, la cui fisionomia non era espressa in strutture definite, non si interponeva alcun organismo o alcun magistrato, che operasse la saldatura tra i due poh estremi. (1) Iohan. Diac., Chrrmìcan cit., p. 91. (2) Iohan. Diac., Chrcmicon cit., p. 104 : ibique duces, stipati magna expedicione Veneticorum ; p. 110 : lohannes dux - promovit exercitum; - exercitus vero, qui suo seniori fìdem servabant. Cfr. Mayer, Die ital. Verfass. cit., II, 136 sgg. (3) Cfr. il placito dell’ 819, in Gloria, Cod. dipi, pad., I, 6 sgg. ; Documenti cit., I, 72 : nos quidem Agnellus et Justinianus, per divinam gratiam Venecie provincie duces, una cum reverentissimo domino Fortunato, sancte Oradensis que et Aquilegensis ecclesie patriarcha, seu Christophoro, venerabili episcopo sancte Olivolensis ecclesie, atque universis populis habitantibus plebe Christo dilecta eius-que precioso sanguine acquisita, ecc. Cfr. Besta, Intorno a due cit., p. 226 sgg. ; Fiastri, L'assemblea cit., p. 28 sgg., 45 sgg. (4) Cfr. la donazione ilariana dell’ 819 e il testamento di Giustiniano (Gloria, Cod. dipi, pad., I, 6 sgg., 12 sgg. ; Documenti cit., I, 72 sgg., 93 sgg.).