della Marina Militare. 443 dita dalle altre galèe ; et le altre se hanno da obbedire, et salutare l’una a l’altra per ordine dell’ antianità delli loro Capitani. XXX. Che sia assignato dal Capitano a ciascheduno la sua posta da combattere : ed in questo vadino con molta consideratione, avvertendo di dispensare li soldati, et i marinari secondo la qualità, et quantità rispetto ai luoghi più o meno importanti. XXXI. Di notte avvertiscano che (di fuori) non si veggano mai li micci accesi. XXXII. L’arme di aste, et picche siano dispensate et compartite per galèa, con li ordini, che si conviene : et intendendosi che le poste delli soldati, le spartiranno li Offitiali principali della fanteria, in su quelle galèe però dove saranno. XXXIII. I soldati in tempo di dar caccia, o di fortuna, obbediscano subito di andar da basso come sarà lor comandato. XXXIV. Che alla monitione della polvere si habbia diligenza e custodia. XXXV. L’Artiglieria non solo sia visitata ogni giorno, ma in ogni occasione che possa occorrere. XXXVI. Che li Comiti in luoghi sospetti non tocchino fischietto ; ma comandino con manco strepito che sia possibile. XXXVII. Che nissuno sia, che ardisca di battere li uomini di remo et in catena, salvo li Uffitiali deputati sotto pena di nostro arbitrio. XXXVIII. Che li dilinquenti si mettino in catena e se ne faccia relatione a noi. XXXIX. Che in galèa si faccino le solite guardie, et secondo li luoghi : et sotto le fortezze reali non occorrerà tenere accesi li micci. XL. Che sopra le dette galèe non sia persona alcuna che habbia tanto poca riverenza e timore di Dio Benedetto, et delli suoi Santi, che prevarichi e ardisca de bestemmiare et commettere altri abbomi-nevoli delitti ; nè si venghi tra le genti a parole ingiuriose ; e chi per caso o con mano o con armi, o altro percuoterà o ferirà qualcheduno in tutti questi et altri casi si procederà contra li delinquenti con quel maggior rigore, e severità che richiede il luogo, ed il rispetto che si deve al Servizio di Dio, et alla obbedienza militare. XLI. Che li soldati, e marinari non facciano professione di riposi et questionevoli ; ma attendino a servire et comportarsi tra di loro amichevolmente, et onoratamente, et perchè per tutti i luoghi ove si va ciascuno habbia causa di laudarsi del procedere della nostra gente. XLII. Facciamo intendere à tutti, che non facciano questioni nè fra loro medesimi nè con altri, et in particolare si proibisce che non sia alcuno che ardisca di metter mano all’ armi in vista dello Stendardo. XLin. Niuno faccia insulti e violenza a Corte alcuna : e chi con-traffarrà, sarà castigato con ogni sorte di rigore et di pena capitale se il caso lo richiederà. XLIV. Che la giustizia, occorrendo, si deve per ordinario eseguire sopra quella galèa ove sia il più novo Capitano.