195 da convenienze diplomatiche, si disimpegno dall’incresciosa querela rinviandola al giudizio del papa (1). Peggior sorte non poteva toccargli. La morte lo Uberò, in terra d’esilio (2), dal travaglio delle ultime pene, collo sguardo fisso sopra la sua chiesa, alla quale lo legava un nostalgico sentimento d’ affetto. Essa era stata la meta della sua azione, e fu l’ultimo dolce pensiero della sua esistenza. Non volle far ricadere sopra la santità della chiesa le colpe degli uomini, e quella, non questi, con profonda pietà ricordò nelle ultime disposizioni testamentarie (3). 9. — Alla luce di questi avvenimenti invano saremmo tentati a fissare le prospettive di un ordine giuridico e politico o di un altro. La realtà di una vita operante, soggetta a perenni rinnovamenti, non indugia in schemi. A fianco di testimonianze rivelatrici di un sentimento di piena indipendenza, si possono in giusta misura allineare altre, che la limitano o la negano (4). Tra vecchi sistemi e nuove aspirazioni la compagine di imo stato rigenerato non spunta per furbesco gioco di equilibrio o per astuto imbroglio di diplomazia, ma per occulta, tacita, quanto potente volontà dell’anima nazionale. È superfluo, ripeto, esigere il titolo di legittimità : questo sta scritto nel cuore e nella mente degli uomini a caratteri assai più lucidi che sopra qualunque lacero brano di pergamena. I ricordi del passato, di un passato glorioso, non erano cancellati. Tratto tratto ricomparivano, non per ricondurre la vita tra la rigidità di formule superate, ma quali pallide reminiscenze d’altra età, anch’ esse in qualche occasione utili. II cattivo germe degli odi di parte, purtroppo, non era stato disperso ; con il trascorrer degli anni, anzi, più diffuso. Forse era (1) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 165 : Fortunatum etiam de causa fugae ipsius percontatus ad examinandum eum romano pontifici direxit. (2) Iohan. Diac., Chroniam cit., p. 108. (3) Cfr. i legati di Fortunato alla chiesa aquileiese, Ughelli, Italia sacra, V, 1101 ; Documenti cit., p. 75 sgg. (4) P. es. i negoziati diretti del governo costantinopolitano con il re franco per la rinnovazione del patto carolino nel ’824. ( Annales regni Francorum, ed. cit., p. 165). Cfr. Lentz, Der üebergang von faktischer zur nominellen Abhängigkeit von Byzanz, « Byzant. Zeitachr. », III, 64 sgg.