Editti per rialzare lo spirito religioso. 25!) ignoranti ancora dei bambini, colla predicazione. Vanno promosse con zelo le missioni popolari, mentre l’esperienza anche recentemente ha dimostrato in Roma quanto esse riescano benefiche; quando le verità cristiane vengano spiegate in forma semplice, il popolo le ascolta con piacere, accorre numeroso e ne cava grande profitto. Perciò alle autorità cattoliche della Svizzera Clemente XI raccomandò le missioni popolari che teneva colà il gesuita Fontana. 1 Del pari egli raccomandò le missioni popolari di due gesuiti ai vescovi di Passavia e Salisburgo.2 Nei conventi femminili vedano i vescovi di non tollerare alcun rilassamento della disciplina nè chiacchiere inutili nei parlatori. Si provveda per confessori dotti e, prima della vestizione e della professione, le •suore facciano dieci giorni di esercizi spirituali e possibilmente li ripetano ogni anno. I sacerdoti diano buon esempio in coro e alla messa si mostrino devoti e si badi che non s’introduca nel sacerdozio chi non ha vocazione. In questo decreto è riassunto presso a poco tutto quello che doveva farsi per elevare la moralità e la religione. Altri decreti simili insistono più in particolare sui singoli punti che sono in essa toccati. Così una circolare dell’inquisizione per l’Italia 3 lamenta la mancanza di rispetto nelle chiese, contro la quale è necessario di agire. Il cardinale vicario in Roma insiste su la santificazione delle domeniche e delle altre feste 4 e sullo stesso argomento vengono pure dati ordini ai vescovi dello stato pontificio.5 In modo particolare Clemente XI si preoccupò dell’istruzione religiosa del popolo. Il 26 luglio 1701 egli diresse una circolare a tutti i prelati d’Italia assieme ad una istruzione in 14 capitoli sul modo d’impartire l’insegnamento religioso e il 16 marzo 1703 tale istruzione venne ancora ampliata.6 Per i parroci egli prescrisse che almeno nei giorni domenicali e festivi dovessero insegnare la dottrina cristiana secondo il catechismo di Bellarmino; nessuno per l’avvenire doveva ricevere gli ordini, la cresima, la tonsura o celebrare matrimonio senza un attestato del parroco circa il suo intervento all’istruzione catechistica.7 I parroci dovevano presentare al vescovo un elenco dei bambini che frequentavano l’insegnamento catechistico e i genitori venivano ammoniti di obbligare 1 30 dicembre 1708, Op., Epist. 31S. 2 7 gennaio 1717, ivi 200 s. 3 I>el 2<; luglio 1701, Magnimi Unii. Vili 405 s. 4 I>’8 febbraio 1708 pubblicato da L. MuSoz Gasparini nella rivista Roma del settembre 1923, pag. 409 ss. T/ll gennaio 1719 e 4 gennaio 1721, Magnimi Bull. Vili 412. 0 Novaks XII 50. ■ Breve del 14 settembre 1713, Magnum Bull. Vili 257 s.