Consacrazione di un vescovo giansenista ad Utrecht. 457 4. Nella missione olandese lo spirito della ribellione si era mostrato apertamente negli ultimi anni di Clemente XI; sotto Innocenzo XIII avvenne la separazione completa dalla Chiesa colla creazione di un vescovo proprio fatta dai quesnellisti locali indipendentemente dalla S. Sede. Da oltre un decennio non vi erano più vescovi nel territorio delle Sette Provincie unite. Il vicario apostolico Daemen, morto nel 1717, era bensì arcivescovo, ma per colpa dei giansenisti gli rimase negato di risiedere sul suolo olandese. Al suo successore Bijlevelt, morto nel 1727, non venne conferita la consacrazione episcopale, che tanto sarebbe stata inutile, data l’opposizione degli Stati. Il desiderio di avere un proprio vescovo locale, alla pari degli altri paesi della cristianità, favorì ora presso i quesnellisti il sorgere di concezioni giuridiche capaci di render loro possibile d’istituirsi un vescovo da sè. L’Olanda, si affermò, non doveva esser considerata quale un paese di missione da governare mediante semplici vicari papali; i vicari apostolici da Vosmeer a Codde erano al tempo stesso veri arcivescovi di Utrecht, i consiglieri, che il Rovenio aveva posti accanto al vicario apostolico, dovevano esser considerati come i successori di diritto dell’antico capitolo metropolitano di Utrecht, cui spettava di stabilire alla morte di ciascun arcivescovo un vicario capitolare e di provvedere mediante elezione a che il seggio arcivescovile fosse nova-mente coperto. Il Papa non aveva nessun diritto di sopprimere ■ diritti del capitolo, poiché egli era al disotto, non al disopra delle leggi ecclesiastiche. Simili tesi, però, non rispondevano a realtà neppure nei fatti addotti. Il Vosmeer ed i suoi successori non potevano essere considerati che come vicari governanti in nome del Papa e suscettibili di esser rimossi in ogni momento dal loro ufficio ad arbitrio d* lui. Il collegio di preti, la cui istituzione da parte del Rovenio doveva fornire il vicario apostolico dell’assistenza di un consiglio, non era il successore giuridico dell’antico capitolo metropolitano, estinto da gran tempo ;1 e anche se lo fosse stato, non avrebbe Posseduto nessun diritto di elezione al seggio arcivescovile. Poiché questo diritto, con il consenso del capitolo, era passato nel 1528 da esso a Carlo V,2 e dopo l’erezione dei nuovi vescovati dei Paesi 1 Cfr. la presente opera voi. XIV. 2. 3(52. ! 1 capitoli riconobbero a Carlo V. che essi « nuilius in eorum episcopali) * ‘i-ondi Ins vel potestàtein haberent, praeterquain iUius. qnem dictns Caroli!»