384 Clemente XIV. 1769-1774. Capitolo Vili. Dal Tonchino occidentale scrisse al Papa Giovanni, vescovo di Ceramo, coadiutore del vicario apostolico. Clemente XIV rispose il 29 gennaio 1772 che il vescovo doveva sempre meglio convincersi che nulla stava tanto a cuore al Papa quanto il progresso delle missioni francesi nelle Indie orientali, e che egli avrebbe fatto di tutto per promuoverle; il resto glielo avrebbe comunicato il segretario di Propaganda.1 In Tonchino come in Cina la questione dei riti non era ancora sopita. Le risoluzioni pontificie avevano vietato di fare innanzi alla bara del defunto le profonde prostrazioni del Tcotau. Ora i missionari del Tonchino orientale chiesero se, presumendo esclusa qualsiasi superstizione, potesse pur consentirsi la prostrazione innanzi al Crocifisso posto a fianco della bara, a capo o nelle mani del trapassato, almeno quando fosse chiaro e ben compreso da tutti che l’atto di ossequio era rivolto esclusivamente alla Croce. Il Sant’Uffizio respinse la domanda.2 Il Capodanno cinese poteva coincidere colla Quaresima: anche in tal caso, si domandava da Fu-Kien, i cristiani sono obbligati al digiuno ? Gli « antichi missionari » avevano introdotto nei calendari una disposizione in senso più mite. Ma anche in questo caso la decisione di Roma fu negativa,3 e si ordinò che dai calendari si cancellasse qualsiasi osservazione. Che deve farsi, si domandava da Su-chuen, nel caso di richiesta di un contributo pecuniario per l’erezione di un tempio o per i sacrifici agli idoli ? Chi avesse rifiutato era punito di battiture o, se fosse stato cristiano, costretto all’apostasia. Un vicario apostolico aveva deciso che il contributo potesse pagarsi, non già per contribuire alla superstizione, ma per dimostrare obbedienza al mandarino. Oppure, se la richiesta veniva presentata dagli anziani delle comunità, gli antichi missionari erano d’avviso che la dichiarazione dei cristiani di non aver l’intenzione, dando il loro obolo, di promuovere l’idolatria, fosse sufficiente a preservarli dal peccato. Il Sant’Uffiziu diede ancora risposta negativa.4 Alle mogli cristiane di mariti pagani fu vietato di esercitare la loro perizia culinaria per offerta agli idoli o ai defunti, anche se questo rifiuto le esponesse a esser percosse.5 Più mite fu il responso della Congregazione.6 sull’obbligo per i Cinesi crist iani di osservare il riposo della dome- e Cocincina già appartenenti ai gesuiti », è annunziato dal Grimaldi al Monino il 28 dicembre 1773, Archivio dell’Ambasciata di Spagna a Roma, Reales Órdenes 53. 1 Theiner, Epist. 203. 2 25 febbraio 1773. « Collectanea » di Propaganda I 306, no. 494. 3 16 luglio 1770, ibid. 303, no. 479. 4 16 novembre 1769, ibid. 300, no. 474. 5 Decreto del 15 dicembre 1769, ibid. 301, no. 476. 6 13 luglio 1769, ibid. 299, no. 473.