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Clemente XIV. 1769-1774. Capitolo IV.
dell’ordine per mancanza di mezzi di sussistenza o di un’abitazione conveniente avrebbero potuto rimanere provvisoriamente nelle dette case, a condizione di portar l’abito dei sacerdoti secolari e di sottomettersi in tutto e per tutto al vescovo del luogo. I vescovi avrebbero potuto incaricare, ciascuno nella propria diocesi, due o tre ecclesiastici di loro fiducia di redigere un elenco preciso dei possessi, delle rendite e delle passività di tutte le case, collegi e ospizi dei gesuiti; le rendite avrebbero dovuto essere da loro impiegate parte a vantaggio della diocesi, parte per il mantenimento dei membri della disciolta Compagnia di Gesù, particolarmente di coloro clie non potessero trovare mezzi di sussistenza
0	fossero rimasti, per uno dei motivi sopra elencati, nelle case dell’Ordine. Le case stesse avrebbero potuto essere adibite a piacere, ma sempre per scopi religiosi, tuttavia cambiandone il nome attuale e imponendo loro il nome di questo o di quel santo. La nuova destinazione di queste case avrebbe dovuto possibilmente essere stabilita d’accordo col governo e col Papa. I vescovi avrebbero potuto concedere o negare ai membri della Compagnia soppressa la facoltà di confessare e di attendere ad altri uffici ecclesiastici; in ciò avrebbero dovuto procedere con prudenza ed esaminare con cura se quei determinati religiosi fossero adatti a tali uffici. Avrebbero altresì potuto adibire i gesuiti più capaci all’educazione della gioventù ecclesiastica e laica, ma senza affi-fidare loro la direzione di alcun istituto.
   I	gesuiti rimasti nelle loro case non avrebbero, in caso di morte o di uscita, dovuto essere sostituiti da altri, affinchè quelle case potessero essere adibite quanto più presto fosse possibile alle loro nuove destinazioni, e affinchè ognuno si convincesse che la Compagnia era stata davvero soppressa. Riguardo alle case che la Compagnia di Gesù aveva in Roma, l’esecuzione delle disposizioni precedenti avrebbe dovuto essere affidata a una congregazione di cardinali, la quale avrebbe potuto essere la stessa commissione di visita del Seminario Romano. Questa congregazione avrebbe potuto altresì essere investita della facoltà di esaminare e risolvere qualsiasi dubbio potesse sorgere intorno all’esecuzione delle disposizioni; tuttavia in ogni caso difficile si sarebbe dovuto consultare il Santo Padre ed averne l’approvazione. Per le missioni avrebbe dovuto decidere la Congregazione di Propaganda, senza tuttavia allontanarsi dalle disposizioni della Bolla di soppressione. I poteri del generale, dei provinciali, dei rettori, e in generale di tutti gli altri superiori della Compagnia avrebbero dovuto essere annullati per sempre e in tutta la loro estensione.
1	sovrani avrebbero dovuto essere richiesti di appoggiare con tutta la loro autorità l’esecuzione di questa costituzione. Contemporaneamente alla pubblicazione della costituzione sarebbe stato urgentemente necessario ingiungere al generale, agli assistenti,