Capitolo I. CONGIURE E CONGIURATI 1. I presupposti di autonomia politica. — 2. Venezia, provincia bizantina. — 3. Il governo del duca Giovanni. — 4. Il supplizio di Obelerio. — 6. Congiure tribunizie. — 6. L’ ultimo atto del dramma. — 7. Lineamenti costituzionali agli albori del sec. IX. 1. — L’agitato periodo di governo dei primi duchi realtini aveva avuto la lieta ventura di consolidare i tre capisaldi essenziali allo svolgimento di vita autonoma. I limiti territoriali erano irrevocabilmente definiti dal patto carolino (1) ; le interferenze politiche esterne, che con la rivendicazione di presunti o reali diritti sovrani potevano in un modo o nell’altro trattenere e deviare il cammino dell’indipendenza, in parte eliminate (2) e in parte svigorite (3); i valori del risorgimento spirituale della nazione ricostruiti con nobiltà di animo e con originalità di mente (4). All’opera del tempo spetterà il compito di realizzare stretta ed organica fusione tra questi elementi in modo da tradurre nelle forme (1) Cfr. i cap. 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 del Pactum Lotharii (M. G. H., Capit., II, 133 ; Documenti cit., I, 106 sgg.). (2) Nei riguardi dei rapporti con il regno italico, per ciò che concerneva i diritti di uso, i diritti di transito, la libertà di traffico, i possessi nell’ambito del regno ecc. regolati dal patto carolino. Cfr. il Pactum Lotharii cit. (M. G. H., Capit., II, 101 sgg. ; Documenti cit., I, 101 sgg. ;) e il praeceptum di Lotario del 1 settembre 841, che conferma il decretum Karoli cum Orecis sancitum (M. G. H., Capit., II, 136 sgg. ; Documenti cit., I, 108 sgg.). (3) Nei riguardi dell’impero orientale. Cfr. Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 105. (4) Instaurazione del culto di S. Marco. Cfr. Iohan. Dlac., Chronicon cit., p. 109 sg. ; testamento di Giustiniano dell’ 829, in Documenti cit., I, 98. 14