268 Pio IV. 1559-1565. Capitolo 6 6. mobiliamento e la tavola del vescovo debbono essere semplici e moderati;1 essi pongono come massima che debbano innalzarsi a vescovi solo tali, la cui precedente vita, dagli anni della puerizia fino alla matura età, presenti una buona testimonianza in lodevole esercizio degli uffici ecclesiastici,2 che siano penetrati dall’idea d’essere chiamati non al proprio vantaggio, non alla ricchezza e al lusso, ma al lavoro e alle pene per l’onore di Dio.3 Queste esigenze vengono estese anche ai cardinali. 4 Tutto il piano di riforma dei padri del concilio è costruito sulla convinzione che la Chiesa possiede nella sua organizzazione la possibilità e l’istrumento d’un ringiovanimento morale. Secondo il loro concetto, i vescovi sono i veri rappresentanti della riforma, dai quali deve procedere tutta la nuova vita. Conseguentemente i padri cominciano il riformare da sè stessi, perchè l’integrità di coloro che presiedono, come dicono colle parole di Leone Magno, è la salute dei sudditi. 5 In testa alle esortazioni al vescovo sta una esigenza, sulla cui natura e fondamento sorse sì ardente lotta, la esigenza cioè che i vescovi non stessero lontani dal proprio gregge.6 La residenza dei vescovi appare tanto importante ai padri del concilio, che nell’introduzione ai decreti di riforma della 7a sessione parlano niente meno che dell’iniziato negozio « della residenza e della riforma » 7 e verso la fine del concilio ritornano ancora sul dovere di residenza dei vescovi, 8 come se ogni male nella Chiesa derivasse dalla trascuranza del medesimo. Poiché il pastore deve trattenersi presso il gregge, perciò non unisca in sue mani più vescovadi, « dovendo dirsi felice colui al quale tocchi reggere bene e con frutto anche solo una Chiesa ». 9 Solo ad una diocesi deve il vescovo dedicare tutte le sue forze ; la edifichi curando l’istruzione religiosa colla predicazione che è il dovere precipuo dei vescovi,10 continuamente visitandola, 11 punendo i colpevoli,12 dandosi premura d’avere un buon clero.18 1 Sess. 25, c. 1. Nelle citazioni che ora seguono mi riferisco sempre ai decreti di riforma. 2 Sess. 6, c. 1. 3 Sess. 25, c. 1 4 Ibid. e sess. 24, c. 1. 6 Sess. 6, c. 1. 6 Sess. 6, c. 1. 7 inceptum residentiae et reformationis negotium. 8 Sess. 23, c. 1. 9 Sess. 7, c. 2. 10 Sess. 5, c. 2. 11 Sess. 6, c. 7 s.; sess. 24, c. 3 ecc. 12 Sess. 13, c. 1 ss. 13 Sess. 23, c. 18.