Il concilio e la musica ecclesiastica. 297 spettava tracciare il grande piano fondamentale, secondo il quale la Chiesa avesse a rinnovarsi. Che il concilio tridentino abbia soddisfatto in sì alto grado a questa missione, in ciò sta la sua « importanza facente epoca nella storia ». 1 A questo riguardo il sinodo fu pienamente cosciente della sua dignità e compito. Ciò spicca eziandio in una discussione, che ha raggiunto una certa celebrità per lo sviluppo leggendario datole in età posteriore. Allorché fu sottoposto a consultazione il modo con cui celebravasi il santo sacrifìcio della Messa, naturalmente bisognò rivolgere l’attenzione anche alla musica ecclesiastica. Alcuni padri del concilio sostennero l’idea che dovesse escludersi dal servizio divino la musica,2 ma quest’idea non trovò eco nella maggioranza conciliare ; gli spagnuoli in particolare fecero valere a favore dell’uso fino allora seguito l’antichissima consuetudine della Chiesa ed accennarono all’aiuto, che un canto dignitoso può prestare alla pietà : solo stia lontano dalla Chiesa tutto ciò che è voluttuoso e profano e per quanto è possibile si curi che il tenore dei testi ecclesiastici non rimanga inintelligibile. 3 In questo senso fu redatto e presentato un decreto che faceva risaltare precisamente quei due punti, l’esclusione di tutto il profano e la richiesta dell’intelligibilità, sui quali vennero proposte parecchie prescrizioni particolari. 4 Con molti altri progetti di riforma il concilio commise ai vescovi anche la cura della musica ecclesiastica : nel suo decreto sulla celebrazione del santo sacrificio 5 esso non accolse se non la raccomandazione che i vescovi ne allontanassero ogni cosa lasciva e impura. Già anche prima del concilio s’erano sollevate varie lagnanze sul canto ecclesiastico. Giovanni Eoth vescovo di Breslavia (1482-1506) aveva voluto bandire senza cerimonie dalla Chiesa il canto figurato da lui chiamato « canto ricciuto ». 6 I lagni riferivansi precisamente, come in quell’abbozzo del concilio tridentino, ai due 1 Cfr. Ranke, Pàpsle I6, 226 s. 2 Naturalmente qui si parla solo di musica figurata. Non potè volersi toccare il corale gregoriano, che è riconosciuto in sess. 23, de ref. c. 18 e sess. 24, de ref. c. 12. 3 Paleotto presso Tiieinek II, 590. Paixavicini 18, 6, 17. 4 Presso Theiner II, 122. Eiises Vili, 926 s. Nelle due memorie stampate ibid. su abus circa missae sacrificium sono rilevati anche (p. 918 e 922) gli abusi nel canto. 5 Sess. 22, Decr. de evitandis. In sess. 24, de ref, c. 12 (cfr. Theiner II, 376) la musica di chiesa è sfiorata con una frase fugace. Nel primo abbozzo del decreto di riforma per questa sessione, ma di già non più nel secondo (presso Theiner II, 37i ss.); era veramente contenuto un divieto della musica ecclesiastica sdolcinata (Pallavicini 22, 5, 14). Ferdinando I, al quale fu mandato il primo abbozzo, interpose ai 23 d’agosto 1563 una parola per la musica figurata (ibid). Cfr. App. o. 66 6 cantimi crispuni appellavit; Ambros III, 24.