488 Pio IV. 1559-1565. Capitolo 8 /. 18 giugno 1564. 1 II sentimento col quale debbono procedere gli inquisitori è indicato fin dalla prima disposizione, secondo la quale devesi prima di tutto invocare l’assistenza dello Spirito Santo. Sotto pena di scomunica è proibito ai consultori di scrivere prò o contro gli accusati. Può concedersi un difensore, che potrà esercitare il suo ufficio solo dopo averne fatta domanda e giurato di non servirsi di mezzi illeciti e di abbandonare la causa del suo difeso ove questi risulti eretico ostinato. Potrà prestare la sua assistenza ad eretici pentiti: se scopre correi, deve denunziarli. L’accusato ha il diritto di dettare le sue deposizioni: se non è in grado, gli si debbono leggere le sue deposizioni dopo l’interrogatorio o al più tardi il giorno dopo. Le cause pendenti vanno distribuite una dopo l’altra fra i 7 inquisitori generali, ciascuno dei quali può farsi aiutare da uno dei consultori stabiliti dal papa. Il grande inquisitore ha, in caso di necessità, certe libertà per ordini di carcerazione o per rispondere alle lettere in arrivo, ma poi deve darne relazione ai suoi coinquisitori ed è tenuto a regolarsi in generale nelle sue risposte per lettera secondo la loro volontà. La dimissione dal carcere del l’inquisizione avviene solo per deliberazione dell’intiera congregazione; in caso di necessità si chiedono i voti dei singoli cardinali nelle loro abitazioni. Il cardinale deputato può disporre la carcerazione di correi e testimoni, ma nella seguente seduta della congregazione deve render conto della sua condotta. Ogni mese si visiteranno i carcerati. 2 Altri decreti regolano le tasse per gli ufficiali e carnefici del Santo Officio.3 Conteneva una misura a favore degli accusati l’ordine a tutti gli inquisitori stranieri di ripetere ancora una volta in presenza dell’accusato prima della sentenza finale le deposizioni dei testi. 4 Potevasi procedere alla tortura se non erano date risposte chiare o fosse in generale rifiutata la risposta. 5 Personalmente Pio IY ebbe poca parte nei particolari anche dei decreti papali sull’inquisizione. Sua Santità - scrive nel 1563 l’inviato veneto Girolamo Soranzo 6 - non ha fatto studii teologici e perciò non può entrare nei processi dell’inquisizione colla sua propria autorità: suole dire che in tutte le faccende si abbandona a coloro, ai quali sono affidate. E sebbene si sappia che non è 1 Decreto del 24 febbraio 1562, ibid. 25 s. 2 In tali visite i prigionieri potevano reclamare sul loro trattamento. Cfr. la relazione su una visita alle carceri del 18 agosto 1561 presso A. li erto lotti > Le prigioni di Roma nei secoli XVI, XVII e XVIII, Eoma 1890, 14 (estratto dalla Rivista di discipline carcerarie XX). 3 Decreti del 14 settembre, 16 novembre, 20 dicembre 1564, presso Pastor 26 s. 4 Decreto del 20 ottobre 1562, ibid. 25. 5 Decreto del 10 settembre 1560, ibid. 24. 6 Alberi II 4, 74.