Il così detto Indice tridentino e le sue mitigazioni. 287 ricavare vantaggio. 1 Quanto ai libri di contenuto lascivo, la letteratura propriamente pornografica è incondizionatamente interdetta : certe opere di classici antichi, che sono considerate modelli di stile, non siano messe nelle mani almeno della gioventù. 2 Finalmente sono proibiti i libri sulla divinazione. Colpito di scomunica non è più che il leggere e il tenere libri eretici. Tutti i libri e scritti debbono prima della stampa sottoporsi alla censura. Per ciò che spetta alla seconda parte del nuovo Indice, il catalogo degli scritti condannati, i padri « dopo lunga considerazione » reputarono « il meglio attenersi al precedente catalogo, completato recentemente dall’inquisizione, con poche cancellazioni e aggiunte ».3 Ma qui pure il rigore di Paolo IV fu mitigato in modo rilevante. Prima di tutto Pio IV scartò le due appendici, in cui il suo predecessore condannò una serie d’edizioni della Bibbia ed enumerò un buon dato di stampatori, di cui proibì tutta la produzione. Sono tolti inoltre non pochi errori e oscurità. Rimasero nel nuovo Indice le tre classi, che Paolo IV aveva distinte ; il catalogo degli eretici, di cui sono considerate condannate tutte le opere, 4 dei libri perniciosi d’autori cattolici o non cattolici i cui nomi sono noti e di quelli, i cui autori s’ignorano. Ma la commissione dell’indice trasferì parecchi nomi dalla prima alla seconda classe, così specialmente Erasmo. 5 Bd anche degli scrittori della prima classe non si dice più ch’essi siano eretici dichiarati, ma solo essere o eretici o tuttavia sospetti d’eresia. L’inscrizione quindi d’un autore nella prima classe non lo dichiara ancora per eretico senz’altro. Significò un’importante innovazione che parecchi libri non fossero proibiti assolutamente, ma solo fino a che fossero corretti, 6 ad es. Golii e Boccaccio, per i quali erano state avanzate intercessioni presso la commissione dell’indice. 7 Avvenuta la pubblicazione del nuovo Indice, il papa addì 27 agosto 1564 impartì ai cardinali la doppia licenza di leggere essi stessi libri proibiti e di permetterne ad altri la lettura. 8 Già prima 1 Regole 4, 6. Il concilio si riferisce a persone, che non comprendono il latino, cioè, nel senso del tempo, mancano di cultura superiore. Costoro principalmente non si spieghino da sè la Sacra Scrittura, ma s’attengano alla spiegazione dei loro curati. 2 Regola 7. Prefazione di l’oreiro. 4 Sebbene in questa classe si faccia soltanto il nome di persone, la sentenza dell’indice però vale non per le persone, ma pei libri loro. Cfr. i vota dei padri del concilio presso Theiner I sotto Leriemis p. 680, Vivarimsis 682, * estanus 684, Papiensìs 684, Nwcerinus 685. 5 Cfr. sopra p. 285 s. 6 Regola 8. 7V. sopra p. 284. 8 Hilgers 502.