346 Pio IV. 1559-1565. Capitolo 7 c. dentine e con ciò da un rinnovamento dell’antica legislazione ecclesiastica, in altri circoli invece si opinava che soltanto con concessioni e coll’avvicinamento maggiore possibile ai nuovi credenti si potessero salvare i resti della religione cattolica in Germania. In questo sentimento fin dal 1548 Carlo Y aveva voluto concedere nel suo Interim, la comunione sotto ambe le specie e il matrimonio dei preti. 1 Le proposte di Ferdinando I al concilio di Trento seguirono lo stesso cammino. Il popolo, così dichiaravasi nel suo libello di riforma del 1562, non capisce molto delle più sottili dottrine dei riformatori: ciò che fa impressione su esso, sono certi punti più grossi, che a suo giudizio stanno nella Sacra Scrittura, nominatamente la comunione sotto ambe le specie, il diritto di mangiar carne, il diritto al matrimonio anche pei preti. Poiché crede che in questi punti la verità sia dalla parte dei protestanti, esso accetta senz’altro anche le loro altre dottrine. Se pertanto da parte dei cattolici si concedono quei tre punti, il popolo difficilmente si darà molto pensiero delle altre dottrine protestanti, che non comprende. Del resto per i parroci protestanti per lo più viziosi e quindi odiati l’unica raccomandazione è che vivano almeno nel matrimonio, mentre precisamente l’incontinenza degli ecclesiastici cattolici è insopportabile al popolo. 2 Secondo l’insegnamento cattolico l’Eucaristia è sia sacrificio sia sacramento. Per l’Eucaristia come sacrificio della Messa sono assolutamente essenziali le due specie e quindi, lo si comprende da sé, anche per la comunione del sacerdote che celebra la Messa. Ma prescindendo da questo caso esse non sono volute dalla natura della cosa per l’uso del sacramento, poiché sotto ognuna delle due specie è presente tutto e indiviso il Redentore glorioso, nè può addursi un precetto divino della comunione colle due specie.3 In realtà trovasi anche già negli antichissimi tempi cristiani la comunione dei laici sotto una come sotto ambe le specie. 4 1 Cfr. il nostro vol. V, 616, 631. 2 Le Plat V, 248. Cfr. Sickel, Konzil 54, 64 (proposte dell’anno 1564). 3 Conc. Trid. sess. 21, e. 1. 41 passi da Tertulliano eco. presso («risa p„ in Zeitschrift für hathol. Theol. V (1881), 698. In età posteriore il calice fu talora concesso come speciale segno d’onore ad eminenti laici. Così Clemente VI addì 5 gennaio 1352 concesse tale privilegio al principe ereditario di Francia ( M artène-IJuran i j , Vet. script, a/m-pliss. collectio I, 1456 s. Sauerland in Pastor bonus XIV (1901/02), 128. Il papa segnatamente porgeva nella sua Messa a distinti forestieri anche il calice (Ord. Som. XIV, n. 85, presso Migne, Patr. lat. LXXVIII, 1332. Thom VVal-densis 1. 2, c. 88, Venetiis 1571, 149. Die Pilgerfahrt des Bitters Arnold von Harff, heransg. von E. v. Grote, Köln 1860, 34). Appunto perchè il calice pei laici aveva valore di speciale distinzione, esso era un potente mezzo d’agitazione per i nuovi credenti. Cfr. Jak, Hoffmann, Gesch. der Laienkommunion bis zum Tn-dentinum, Speier 1891; Jul. Smend, Kelchspendung und Kelchversagung, Göttingen 1898.