Le finanze dello Stato pontificio. 531 stume di redimere pene con denaro. Pio IV aveva proibito rigorosissimamente il duello già ai 13 di novembre 1560: il decreto si riferisce principalmente allo Stato pontifìcio, ma nella seconda parte obbliga in generale i signori civili a procedere contro quell'abuso. 1 Confoime a un editto del 14 dicembre 1564 non doveva avere più vigore il privilegio di parecchie confraternite di poter liberare dalla prigione un assassino il venerdì santo o in altro giorno determinato. 2 In particolare per Roma ai 18 di febbraio 1562 fu prescritto che i palazzi dei cardinali ed inviati stranieri non tutelerebbero più ind’innanzi alcun assassino contro i ministri della giustizia. 3 Nel 1563 Pio IV emanò un editto contro l’eccessivo lusso in Roma; 4 nel 1564 e 1565 uscirono ordini contro le donne impudiche ed altre persone malfamate, come pure contro l’antica piaga dell’eterna città, i vagabondi. 5 Un punto molto sensibile era l’amministrazione finanziaria pontificia, in particolare i debiti statali. 6 Non potevasi pensare a risanarla fìntanto che permaneva il principio di coprire i deficit finanziarii con così detti Monti, cioè prestiti di Stato, nei quali alla totalità dei sottoscrittori erano assegnate determinate imposte. Questo sistema, 7 che sottraeva totalmente alle finanze pubbliche una parte sempre maggiore delle entrate dello Stato, seguì anche Pio IV, che creò pure due nuovi monti. 8 In aggiunta ai già esistenti uffici venali fondò nel 1560 il collegio di 375 cavalieri di Pio. 9 II numero delle persone, che vivevano delle entrate della Sede apostolica, salì sotto di lui a 3645. 10 Secondo la relazione dell’inviato veneto Girolamo Soranzo del giugno 1563 11 la maggior 1 Bull. Rom. VII, 83 s. 2 Ibid. 334 s. Pio IV stesso aveva largito un simile privilegio il 15 maggio 1561; v. ibid. 121. 3 Ibid. 166. Cfr. Raynald 1565, n. 5. I Vedi Lodi nel Pungolo della domenica di Milano 1884, 20 luglio. s V. i * Bandi del 23 settembre 1564 e 28 maggio 1565 in Editti V, 60, p. 207 e 208, Archivio segreto pontificio. "Cfr. le dichiarazioni di M. Micuiel [1560] presso Alberi II 4, 12; Mo-cenigo [1560], 27 s., 62; Girol. Soranzo [1563] 86 s.; Giac. Soranzo [1565] 131 s., 147; P. Tiepolo [1569] 174, le cui indicazioni in cifre però non sono sopra ogni dubbio. Dei recenti vedi Ranke, Pàpste I8, 271; Reumont III 2, 594 s.; Susta, Pius IV, 54 s., che pel primo si servì del bilancio di Stato del 1564 nel God. ottob. 1888 della Biblioteca V aticana, dal quale appar chiaro che la maggior parte delle imposte non perveniva alla Camera. 7 Cfr. il nostro voi. IV, 2, 510, n. 3. 8 V. le notizie in * Cod. N.-11-50 della Biblioteca Chigi in Roma. Cfr. Panvinius, Vita Pii IV; Moroni XL, 149 s.; Coppi, Finanze 4; de Cupis 161. "V. gli * Avvisi di Roma del 23 marzo e 27 aprile 1560, Urb. 1039, p. 141, 151, Biblioteca Vaticana. Cfr. Arch. d. Soc. Rom. IV, 266. 10 V. * Lista degli officii della corte Romana in Cod. N.-11-50 della Biblioteca Chigi in Roma, usata presso Ranke, Pàpste I8, 271 e Susta, Pius IV. 56. Cfr. Gottlob, Aus der Camera Apost., Innsbruck 1889, 251 s. II Girol. Soranzo 86 s. Susta (Pius IV. 50, n. 1), a differenza di Ranke e Brosch, diffida dei dati statistici nelle relazioni venete e ciò a ragione perchè