L’ Inquisizione romana. 485 prevista per coloro, che si presentano spontaneamente all’inquisizione, e ciò anche nel caso che siano recidivi. Dappertutto nella cristianità l’autorità superiore romana può stabilire, deporre o punire commissarii e inquisitori; in generale essa ha il diritto di fare tutto quanto è necessario per l’esercizio del suo ufficio. B può chiamare a darle aiuto anche prelati e dottori di teologia o diritto. Che con questo decreto venisse nuovamente accordata in generale all’inquisizione podestà anche su vescovi e cardinali, fu di fronte al diritto medievale un’innovazione,1 che però si spiega colle condizioni del tempo. Circa 14 giorni più tardi questa disposizione fu resa ancor più severa con un motuproprio del 31 ottobre 1562, 2 e ciò espressamente appellando alla triste esperienza del recente passato, per cui anche di quelli che avrebbero dovuto starsene « come muri per Israele, dimentichi dell’onore aderirono alle pazze affermazioni dei nemici e ne sostennero il partito ». Perciò si comanda daccapo ai giudici della fede di procedere contro vescovi, anche d’altissimo rango, e cardinali, tosto che da parte loro esistano segni di sentimenti ereticali. Poiché però i prelati, che qui si avevano in mira, vivevano in paesi, nei quali l’inquisizione non aveva accesso, ai 7 di aprile dell’anno seguente fu disposto,3 che per vescovi anche d’altissimo rango bastasse la citazione mediante un editto affisso a E orna in luoghi determinati. I citati, sotto pena di scomunica, sospensione e perdita dei loro benefizi, erano obbligati a presentarsi personalmente in Eoma. Non comparendo essi, l’inquisizione poteva procedere contro i medesimi anche in loro assenza. Ancor prima che passassero due anni il papa con motuproprio del 2 agosto 1564 4 formò per il governo dell’ inquisizione una nuova congregazione cardinalizia, nella quale dei membri nominati il 14 ottobre 1562 trovarono posto tre soli. Il numero dei cardinali inquisitori - è detto nel decreto - è troppo grande ed i nominati non potevano facilmente riunirsi al completo. Per la moltitudine dei tprocessi pendenti e di coloro che ritornano a penitenza, il disbrigo di tutti gli affari dell’inquisizione esige troppo tempo e si trascina troppo per le lunghe. Inoltre sotto Paolo III e Giulio III soli 5 o al più 6. cardinali erano stati incaricati del1 a direzione del supremo tribunale della fede e precisamente per l’Inqui-sizione è conveniente che i processi siano rapidamente svolti. 1 Vedi Hinsciiius V, 474. 2*Barb. 1502, p. 182-187; 1503, p. 89-93, Biblioteca Vaticana; Vedi App. n. 63. 3 Bull. Hom. VII, 249-251. 4*Barò. 1502, p. 187-194; 1503, p. 93-99, Biblioteca Vaticana; vedi App. n. 73. A questo decreto si riferisce Pio IV nel motuproprio stampato in Bull. Bom. VII, 298 s.