La questione se il papa possa nominarsi un successore. 317 •dentino contro vescovi titolari senza coscienza, che conferivano le ordinazioni a chiunque, che solo volesse.1 Delle rigide prescrizioni di Paolo IV il suo successore molte ne aveva mitigate, come la costituzione contro gli apostati dagli ordini, 2 contro l’alienazione dei beni ecclesiastici, 3 sugli Ebrei.1 Anche un decreto sull’elezione papale, che Pio IY almeno vagheggiò di emettere, gli fu, a quanto pare, suggerito dall’antitesi col suo predecessore. 5 Quando trattossi della riconvocazione del concilio tridentino, sull’esempio di Paolo III e spesso colle sue parole 6 Pio IY emanò ai 22 di settembre 1561 una bolla, secondo la quale il diritto d’elezione del papa anche durante il concilio doveva spettare non a questo, ma ai cardinali. 7 La bolla fu pubblicata soltanto il 19 novembre 1561 in concistoro. In questa occasione Pio « decise e dichiarò » che il papa non poteva nominare un successore, nè un coadiutore con diritto di successione, neanche se tutti i cardinali riuniti o isolati dessero il loro assenso, che anzi l’elezione dovesse lasciarsi alla libera decisione dei cardinali. 8 Secondo la relazione del cardinale Alfonso Carafa, Pio aggiunse ancora, che dava questa dichiarazione perchè « alcuni » opinavano che competesse questo potere al capo della Chiesa: darebbe egli l’ordine che venisse composta una bolla sull’argomento. 9 Chi fossero coloro che ascrivevano tale potere al papa, risulta da un’altra notizia sul medesimo concistoro del 19 novembre: Paolo IY, vi si legge, 10 era stato del parere di potersi dare un successore ed aveva tentato di farlo. Probabilmente quindi lo studio d’escludere dalla tiara alcuni cardinali a lui sospetti in fatto di fede e nominatamente il Morone, aveva fatto sorgere in Paolo IY anche questo pensiero 11 e Pio IV ne prese occasione per impedire al possibile tali tentativi. La bolla promessa non uscì, ma nel concistoro del 18 maggio 1565 Pio IV ritornò sulla cosa dicendo 12 ch’era stata fino allora controversa la questione se il papa potesse costituirsi un coadiutore con diritto di successione; che sotto diversi papi, ed anche 1 Raynald 1565, n. 23; cfr. Gonc. Trid. sess. 14, can. 2. 2 Bull. Bora. VII, 15 (3 aprile 1560). 3 Ibid. 58 (11 settembre 1560). I Ibid. 167. 5 Per quanto segue cfr. Ehses in Dritte Vereinsschrift dei• Górres-Gesellschaft für 1913, 56-67. 6 Bolla del 19 novembre 1544, presso Ehses IV, 388. 7 Raynald 1561, n. 8. Ehses Vili, 248. 8 Acta consist. Comedi, presso Ehses loc. cit. (Vereinsschrift) 57. 9 Ibid. 58. 10 Avviso di Boma del 22 novembre 1561, ibid. II Cfr. il nostro vol. VI, 501, 508. 12 Acta consist. card. Gambarae, comunicati da Sägmüllek in Archiv für kath. Kirchenrecht LXXV (1896), 425 ss.