490 Pio IV. 1559-1565. Capitolo 8/. ampliò la facoltà accordata, tanto che non ogni accusa dinanzi qualsiasi tribunale della fede, ma legasse le mani ai legati solo quella dinanzi all’inquisizione romana. 1 Chi era chiamato in giudizio dinanzi a questa corte non poteva quindi come per il passato venire assolto a Trento che sulla base di un breve pontifìcio. Dopo che il concilio ebbe invitato i separati dalla Chiesa e rilasciato per essi un ampio salvacondotto, alcuni dei medesimi comparvero di fatto a Trento e furono riconciliati colla Chiesa, come, ad esempio, un mercante genovese, Agostino Centurione. 2 Per diverse ragioni a Roma però non si volle rimettere altri accusati al mite tribunale del concilio. Il letterato Lodovico Castel-vetro, che nel 1559 durante il suo processo davanti l’Inquisizione era fuggito da Eoma recandosi nei Grigioni, chiese invano di essere udito a Trento: ai legati conciliari si rispose che dovesse comparire a Eoma almeno per abiurare segretamente. 3 Ancor più recisamele fu rifiutata una simile istanza al monaco apostata Pietro Scotti. 4 L’ex domenicano Iacopo Paleologo (Mascellara) da Chio, ch’era ricaduto già tre volte nell’eresia, fuggito a più riprese dalle carceri dell’inquisizione ed al principio del 1562 aveva chiesto come giudice il nunzio francese cardinale Este,5 da Eoma venne rinviato a Trento, dove il suo orgoglioso contegno suscitò scandalo, tanto che nel settembre .1562 i vescovi Foscarari e Pavesi avevano rotto le trattative con lui. 6 La posizione del papa come del concilio tridentino verso il Santo Officio romano è molto bene illuminata dal famoso processo dell’inquisizione di Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia. 7 Se 1 Breve dell’8 agosto 1561, presso Theiner I, 669; cfr. Susta I, 64. 2 Assolto il 7 aprile 1563. Carcereri in Archivio Trentino XXI (1906), 65-99 (con stampa del processo p. 79-99). Cfr. Susta III, 155, 175, 186, 247 s., 261 s., 280. I cardinali dell’inquisizione erano sdegnati della mitezza del concilio: in generale consideravano dannoso per il credito delTInquisizione il rinvio dei processi per eresia all’assemblea tridentina (Susta IV, 379). Sul processo di V. Marchesi, che non ostante la protesta di Ghislieri fu inviato a Trento e probabilmente deciso mitemente, cfr. Susta IV, 379 e Carcereri in Rivista Tridentina X (1910), 89-93. 3 Vedi il nostro vol. VI, 494; Cantu, Eretici II, 167 s.; Borromeo a Gonzaga, 20 settembre 1561, presso Susta I, 76. Cfr. Sandonnini, Lod. Castelvetro e la sua famiglia, Bologna 1882; Opere varie critiche di Lod. Castelvetro colla vita dell'autore da L. A. Muratori, Verona 1727; Eist-pol. Blätter CXX, (1897), 813 s. 4 Carcereri in Rivita Tridentina X (1910), 87. 5 Santa Croce a Borromeo, 21 gennaio 1562, presso Susta II, 382. 6 Susta III, 11. Paleologo fu citato a Roma il 1° luglio 1562: si presentasse a quelFInquisizione: il papa stesso s’occuperebbe della sua faccenda (.¡usta II, 258). Ciononostante anche più tardi trattossi ancora a Trento della sua causa (ibid. III, 9 s.; cfr. Steinherz, Briefe 107 e Nuntiatur IV, 117). Il «leggiero monaco » fuggi a Praga; finì a Roma decapitato nel 1585, dopo che del resto era tornato alla Chiesa. Orano 68, 72. 7 Cfr. Carcereri, Grimani 26 ss. Sul processo, oltre agli scritti speciali di de Leva e Carcereri. cfr. Cecchetti I, 33 ss; 49 ss.; Susta II, 66 s.; Palla-