310 Pio IV. 1559-1565. Capitolo 7 a. Veramente l’attuazione dei decreti tridentini non poteva essere l’opera di un pontificato solo, ma il merito di avere preso l’iniziativa decisiva e decidente non può contestarsi al papa mediceo. Colla conferma incondizionata del concilio e con l’istituzione di una deputazione cardinalizia speciale per sorvegliare la riforma ne fu avviata l’attuazione ed essa fu stabilita su solida base. Pio completò queste disposizioni anche col fatto che ai 17 di febbraio del 1565 dichiarò aboliti tutti i privilegi che stessero in contrasto con i decreti tridentini. 1 La deputazione conciliare cominciò tosto ad occuparsi del suo ufficio. Dall’8 ottobre 1564 al 31 agosto 1565 il suo segretario Pogiani ebbe a spedire 67 decisioni per lo più a diocesi italiane e spagnuole: esse attestano che la deputazione cardinalizia trattò esattamente giusta il sentimento del concilio i dubbii e lagni, che il papa le rimetteva per la risposta, e che nelle diocesi si mise mano a introdurre le riforme tridentine. Si comincia a combattere il cumulo dei benefizi, 2 a insistere sulla residenza dei vescovi,3 a visitare gli Ordini, 4 ad erigere seminarii. 5 Più importante di tutte queste misure particolari fu il profondo rinnovamento del mondo degli ufficiali romani, la riforma della Curia romana sì a lungo invocata e così recisamente promessa da Pio IV. Il futuro cardinale Commendone poco dopo la fine del concilio di Trento ha abbozzato un quadro delle condizioni alla corte papale, nel quale nominatamente spiccano molto chiaro le cause degli inconvenienti e le difficolà di averne ragione. 0 Nessun luogo al mondo, così comincia egli la sua esposizione, è più che Eoma terreno favorevole per fare la propria fortuna ; a quella corte un numero di gente attiva d’ogni sorta più che in qualsiasi altra corte o in qualsiasi altra repubblica raggiunge la meta dei suoi desiderii ; ivi la porta, è aperta a tutti. 7 1 Bull. Bora. VII, 277 s., ove però la data ab incarnatione è risolta erroneamente e la bolla è inserita in un posto falso. Ciò risulta già dal fatto che il § 3 della bolla parla di privilegi concessi « dopo il momento, in cui il concilio cominciò ad obbligare », quindi dopo il 1° maggio 1564 (cfr. ibid. 299). La bolla pertanto non può essere stata emanata il 17 febbraio 1564. La data giusta è in Magnum Bull. Rom. II (Luxemburg 1742), 145 s. Cfr. Nilles in Zeitschrift jiir kathol. Theol. XXV (1901), 1. ss. 2 Pogiani Epist. Ili, 341, n. 11, 348 n. 22, 363 n. 48 ecc. 3 Quando Pio seppe che nel Napoletano con tacita tolleranza degli arcivescovi trascuravasi l’obbligo della residenza, egli diede ordine al nunzio di procedere contro quei vescovi. Decreto del 20 giugno 1565 In Pogiani Epist. I. 359 s., n. 42 s. 4 Ibid. 341, n. 9. 6 Cfr. sotto p. 328 s. 6 * Discorso sopra la Corte di Roma, Biblioteca Càsanatense in Roma; cfr. in App. n. 76. 7 Discorso p. 230'1.