Limiti alla sfera d'influenza della Chiesa. 911 di insistere perchè nessuno che fosse dipendente dalla Corte di Napoli comunicasse notte tempo e in segreto coi gesuiti.1 Intanto il ministro insisteva nelle sue tendenze a limitare sempre più la sfera d’influenza della Chiesa. Ai vescovi egli impedì qualsiasi influsso sull’occupazione dei posti di cura d’anime presso le chiese dei gesuiti, che dopo la loro trasformazione in chiese scolastiche e parrocchiali dovevano sottostare esclusiva-mente al patronato regio. Del pari rifiutò qualsiasi ingerenza dell’autorità ecclesiastica nella trasformazione delle fondazioni pie presso queste chiese, giacché ne doveva disporre il re in forza dei suoi supremi poteri.2 Le cattedre vacanti presso le scuole dei gesuiti vennero in gran parte occupate con laici e solo un erzo del personale docente poteva appartenere al clero secolare; i monaci erano totalmente esclusi.3 Egli fu assai indispettito quando il ministro di Parma Du Tillot diede di nuovo in braccio ai religiosi le scuole del educato.4 Se fosse dipeso dalla sua volontà, gli Ordini religiosi avrebbero finito di esistere.8 Desiderava che fosse abolita la loro esenzione.6 Senza curarsi dell’opposizione dei consiglieri di Stato, egli applicò nel modo più rigoroso Vexequatur per le ordinanze dei superiori religiosi romani, come in genere egli considerava la residenza del superiore generale all’estero come un male per le Nazioni e per i principi e come uno dei fenomeni dell’insidiosa politica romana per i quali, non c’era alcun esempio nella Chiesa dei primi dodici secoli.7 Volentieri avrebbe limitato l’accesso allo stato religioso e soppressa » Ivi, e lettera del 23 e 26 gennaio 1768. ivi ; Ricci, • Espulsione dalla Spagna 46-18. * « Che qui domina la massima, che il Re ha la potestà legislativa ancora nelle materie ecclesiastiche ». Vicentini a Pallavicini il 27 settembre 1776, presso Rixikri, Rovina, Introduz. I.vn, * • « Le scuole riaperte, come dice V. E., dovranno anch’esse ridursi al metodo che qui si tiene, e dovranno li maestri essere per la maggiore parte secolari laici, un terzo potranno esser preti secolari, ma niun Frate, o monaco, o altro Regolare. Vescovi non dovranno ingerirsi nelle scuole nè esercitare alcuna giurisdizione sulle chiese, ie quali o capelle delle scuole, che divengano, o parochie hanno da esser patronato regio. In fieri nè giudice di monarchia nè arcivescovo devono mischiarsi in quella, che il Ite colla sua suprema potestà sta facendo commutazione delle volontà, per le quali si composero e collegi e case professe. Già è preso il partito su questa commutazione, la quale deve essere una. unisona, uniforme, universale in tutti li Stati del Re». Tanucci a Kogliani il 30 gennaio *1768. Archivio di Simanca*, E ni a ilo 6008. * • Ad Azara 8 marzo 1708, ivi 6004. * • A Galiani il 20 febbraio 1768. ivi. « * A Grimaldi il 10 aprile 1768, ivi. ' • « Ah ! questo riseder in Roma 1 Generali degli Ordini regolari è un gran male delle nazioni e delia sovranità, e una insidiosa al solito politica di Roma, della quale niun vestigio è nella Chiesa Iter tutti li primi dodici secoli». A Carlo III 11 24 maggio 1768, ivi 6101.