404 Benedetto XIV. 1740-1758. Capitolo Vili. i sacramenti a persone, la cui condotta non corrisponder ali-norme della Chiesa cattolica.1 La pratica matrimoniale prussiana, ostile alle Chiesa, dove*» venire, con una legge dello stato, elevata a diritto matrimoniai slesiano. Ciò avvenne con editto regio del 22 aprile 1747. Esso ita-bili va che nessuno sposalizio potesse venir celebrato dal sacerdoti se prima non gli venisse presentato il consenso legalmente prescritto. Con ciò s’intendeva il reciproco consenso degli sposi, nu specialmente il consenso dei genitori, come pure di altre persoti-a ciò autorizzate (signori feudali). Tutti i matrimoni che non corrispondevano a queste ordinanze vennero dichiarati solubili. Datale scioglimento i protestanti erano di nuovo completamente liberi, mentre per i cattolici continuava a sussistere l’indissoluM vincolo matrimoniale, senza alcuna conseguenza civile. Le questioni matrimoniali vennero sottoposte allo Stato. Sacerdoti che atrisser in senso contrario verrebbero deposti.2 Con questo nuovo editto i principi protestanti della legislazione matrimoniale prussiana venivano trapiantati in Slesia, benché nor corrispondessero allo status quo, garantito nel trattato. Benedetto XIV temeva che coll’esigere il consenso dei genitor e dei signori feudali si potessero impedire dei matrimoni cattdic Per dissipare le obiezioni del Papa, il re si dichiarò disposto, n< caso di tali matrimoni, a riconoscere come arbitro il cardio»* Sinzendorf, aggiungendo però nella sua lettera al cardinale, di attendersi che Sinzendorf non avrebbe abusato di tali concisioni e avrebbe agito sempre nel senso del re.s Nel dicembre 1749 Federico rinnovò la legge, secondo la (in»' nei matrimoni misti i figli dovevano seguire la religione del p*dr* e le figlie quella della madre e inculcò l’osservanza dell’anno o. discrezione, nel quale i figli potevano liberamente decidere d< J loro confessione.4 I cattolici della Slesia si risentirono assai disprezzo delle prescrizioni ecclesiastiche intorno ai matrini°r Quando finalmente, passati alcuni anni, Federico li si dichiar disposto di esaminare questi ed altri gravami dei cattolici. 1 l.EHMAX* U II. 806. Ili n. 200. 270. 271, 270. In casi nei quali 11 * cattolico dichiarò di non poter benedire il matrimonio desiderato. Fed^r» dinò come segue: « Iji coppia vada pure in municipio, faccia il *ao *°n ^ come in Olanda, e io dichiaro I suoi tigli nati legittimamente » (2 febbrai«- • I.KHMA.N.V III n. 200. a Ivi II n. 815. » Ivi III n. 180. — * Ivi n. 300. Anche il 2 novembre 1751 Federico insistette di llU questo decreto. Egli accentuò che in questioni di educazione confo" ^ decisiva era la legge e non la volontà del genitori. Lehmjlks IH u cfr. n. 308. 430.