30»! Benedetto XIV. 1740-1758. Capitolo VI. amministrate da religiosi, venivano sottoposte ai vescovi relativamente alla cura d’anime e all’amministrazione dei sacramenti. 3. Le ordinanze di Benedetto XIV per l’Oriente mostrano in lui la stessa tendenza sulla quale si basa in generale la sua importanza per le missioni ; egli si sforza dappertutto di togliere incertezze giuridiche, di decidere questioni da lungo contestate, di fissare dei principii per regolare situazioni difficili. Questa attività legislativa si fa notare meno che altrove nel territorio di missione dell’America meridionale, intorno al quale la storia missionaria, proprio sotto Benedetto XIV, ha da riferire parecchi avvenimenti d’importanza notevole. Tuttavia almeno una costituzione d’importanza generica venne emanata da Benedetto anche per l’America meridionale; un Breve cioè ai vescovi portoghesi di colà, il quale sostiene i diritti umani degl’indiani. I proprietari di piantagioni, specie in Brasile, «i erano messi in testa di non poter fare senza il lavoro degli schiavi e perciò degl’indiani venivano fatti schiavi e si compravano e si vendevano.1 Ora Benedetto XIV ordina ai vescovi dell’America meridionale portoghese - di proibire, pena la scomunica, a chicchessia di partecipare alla caccia e alla vendita degli indiani o di difendere cose simili come lecite. Il Breve, come l’antecerìent- » AsraAlx VII 418. 474s., 828; Lbmmens 279. * Il -J»> dicembre 1741, Bull. Lux. XIV 58. «tiri« * i l'olrml» et singoli* iiersnnis timi «accularli us etiam ciilnacnmque status... et dignitatis etlam speciali nota et menti»»1 -eilstentibus, qua in cuiusvis Ordini». Oongregatlonl», Societatis. e t i a 111 KeligiouIs et lu«titutl Mcndicnntium et non Mendicantlum ac monachili ' • larihu*. et i a ni <|iiflruinrnm<|ue mllitiarum, etlam hospital!» ». lounnis --oitmitani fra tri bu» mllitihus ». Il motivo per cui «pii alcune ellissi vengono I in rilievo con un «etiam» sta In ciò che alcuni ordini in forai dei *l>r^ vtlegi devono venire nominati espressamente qualora debbano elidere in sullo la lerce, »'osi leggi lx r gii Ordini in generale non si estendono M'n/ , iieli ordini cavallereschi e leni |>er gii ordini cavallereschi non vnls1^1* ^ jicr se Messi |*-r I glovannitl. Similmente stanno le cose per 1 gesiii 1 è rilevato iu altra occasione da Benedetto XIV stesso: «In vigore de uie< [privilegi del gesuiti! se non sono nominati Inelle clausole legaliI- no» compresi • (vedi sotto |mgina 333». Se dunque «opra vengono nomina 1 ^ ^ clausole espressameulc i giovanniti e I gesuiti, non se ne può dedurre ' giovai) ulti e t gesuiti avessero sostenuta la liceltfl del commercio !