Benedetto XIV come legislatore. 221 uuelle sugli esercizi è un’altra ordinanza, nella quale egli esorta ad esercitarsi nella preghiera contemplativa.1 Siccome al Papa stava soprattutto a cuore di provvedere a buoni sacerdoti, così egli non mancò di dimostrare la sua particolare benevolenza per gl’istituti che si dedicavano a tale scopo. Con la conferma delle sue regole2 il seminario di Napoli ottenne anche privilegi ecclesiastici3 e il neo-eretto seminario di Coimbra un aumento delle sue entrate. 4 In Recanati, all’istituto di preparazione per il sacerdozio venne assegnato il patrimonio di una confraternita disciolta 6 e un istituto simile in Piacenza ottenne i beni di un ospedale soppresso.6 Particolarmente benevolo si dimostrò Benedetto XIV verso il collegio germanico in Roma. Per suo suggerimento la chiesa di questo venne riedificata ed egli stesso pose la prima pietra e donò l’altare maggiore; egli non mancava mai di assistere alle quarantore.7 La maggior prova della sua cura per gli istituti d’educazione sta però nella grande visita che egli ordinò si facesse a tutti i collegi dipendenti dalla Propaganda.8 Anche per le diocesi egli vedeva nella visita il più efficace rimedio. L’aveva raccomandata ai vescovi, e a Roma venne iniziata nel 1745 dal cardinale Annibaie Albani. 0 L’importanza di Benedetto XIV per la vita della Chiesa consiste tuttavia preminentemente nella sua attività come legislatore. Parve che si proponesse fin da principio come scopo quello di completare le leggi ecclesiastiche incompiute, di chiarire incertezze, di colmare lacune e d’inculcare di nuovo ciò che era più o meno caduto in oblìo.10 Così lo sviluppo della nuova disciplina ecclesiastica post-tridentina giunse per opera sua ad una specie di conclusione.11 Ciò facendo egli attinse, è vero, dal « tesoro di esperienza e sapienza » che si era accumulato nella chiesa romana da secoli ; ma « un cumulo di magnifiche osservazioni e saggie 1 II 16 dicembre 1746, Bull. Lux. XVII 97. Il breve venne emanato per ' ^cerlmento di Leonardo da Porto Maurizio. Watrigakt 23. 1 13 gennaio 1746, Acta I 801, 304. * Il 19 agosto 1740, ivi 359. 4 11 10 marzo e 2« luglio 1755. ivi II 227, 461. * H 3 giugno 1748, ivi I 539. * Il 23 febbraio 1746, ivi 309-329. 7 Stqnhtjber II 144. * Vedi sotto pag. 292. * Novaes XIV 79. 10 Cosi dice egli stesso : « Per omnem vitae Xostrae aetatem nihil curavimus ‘“Pensili*, quam ut e medio sublatis contentionuin, litium disceptationumque 'rx*nsium dissidiis et tricis, per solam liquidamque veritatis inspectionem ius «iuta unicuique tribueretur. Breve per il collegio italo-greco in Roma del ' dicembre 1740, lux. Pontif. II 248: del pari nel breve del 15 febbraio 1748 lr,rno alle congregazioni mariane, Institutum S. J. /., Florentiae 1892, 305. H. Laemmer, Zur Kodifiealion de» kanonische» Rechts, Friburgo 1899, 27.