928 Clemente XIII. 1758-1769. Capitolo VII. nità ecclesiastica e perchè emanate da foro non competente. Tu i promotori e partecipanti cadono sotto le censure stabilite ne Bolla In coena Domini, e la loro assoluzione è riservata persona. mente al Papa. Ai vescovi e ai sacerdoti regolari e secolari anche ai laici viene proibito, pena la scomunica, di cooperare a! applicazione dei decreti condannati.1 Nella lettera con la quale il cardinale Segretario di stato a compagnava l’invio di questo monitorio al nunzio di Parigi, egl espose come il Papa, stanco dei continui attacchi alla giurisdizione ecclesiastica in Parma avesse considerato suo imperioso d< vere di elevare contro di essa pubblica protesta. Il Breve era con: pilato secondo il modello di simili decreti di papi antecedei come per esempio di Clemente XI, sotto i quali erano avvenu delle lesioni meno gravi della giurisdizione ecclesiastica. Menti Venezia e Vienna in seguito alle lagnanze della Santa Sede av> vano cercato di rimediare, da Parma non giunse mai alcuna soc disfazione. L’ultimo editto sorpassa ogni misura e ha perciò nr ritato una espressa condanna. Il tenore del Breve offre maten più che sufficiente per confutare le maligne interpretazioni2 dell decisione papale da parte di malevoli.a Alle corti borboniche il monitorio fece l’effetto di una dichia razione di guerra. I carteggi ufficiali e non ufficiali degli ambi sciatori e ministri di quest’epoca illuminano come un lampo il grande rivolgimento che si era compiuto nella mentalità religiosa ed ecclesiastica degli stati latini. L’agente spagnuolo Azar cominciò subito una sfrenata agitazione contro il Breve che egli presentava come un attentato all’autorità dei principi. Con ci" venivano colpiti dalla scomunica non soltanto il duca di Parm; e i suoi ministri, ma anche il re di Spagna e Francia assieir ai ministri loro, come quelli che avevano dato aiuto o consiglio e con ciò i sudditi venivano di fatto disciolti dal giuramento dell’obbedienza. Benché Tanucci più tardi ammettesse che i gesuiti e i loro « terziari » non entravano per nulla nella faccenda, 4 tuttavia vennero spacciati per autori del decreto pon- » Stampato, Archivio di Simancas. Estado 5220; Bull., loc. cit- * • « Si pnò dare una maggiore bestialità di quella commessa dalla Corte di Itoma in questo affare?». L'abate Berta a Paciaudl il 17 febbraio 176S I» IÍK.NAS8I V 260 u. 3. » * Torrlgiani a Glraud il 3 febbraio 1768. Cifre, A'«urial, di Fraudi -155, loc. eit. * Quando nell'abolizione delTOrdine del gesuiti si tratti'» di restituire all» Santa Sede 1 territori a lei tolti. Tanucci si rifiutò di consegnare BencvenM con la motivazione che nè 1 gesuiti nè l loro « terziari » erano stati i promotori uel monitorio. • « Prescindo también de que aora [Tanucci] clame sobre que los Jesuítas y sus terciarios no fueron los autores dei monitorio de Parma. S que tenga escrúpulos de que se usase del medio de la retención de estos Esta-