1020 Clemente XIII. 1758-1769. Capitolo Vili. la Roehe-Aymon.1 Prima, così egli scrive, in tali riforme si era soliti rivolgersi alla Sede Apostolica, ma questa volta non si era cercato il suo consiglio, anzi non le si era data nemmeno notizia ; anche qui sembra farsi valere lo spirito dei tempi per il quale il potere’civile considera che ogni diminuzione di prestigio della Santa Sede, del potere e della giurisdizione della Chiesa sia da considerarsi come un guadagno.2 Si guardasse però la commissione dall’ingerirsi in cose che spettano di diritto alla Santa Sede. In particolare non si volesse di propria mano modificare nulla nelle regole e nelle leggi degli Ordini; poiché con ciò non verrebbe promossa la loro riforma, la quale può solo consistere in ciò che le Congregazioni ritornino alla loro primitiva purezza.s Il presidente forse non diede nemmeno notizia di questo Breve alla commissione e in ogni caso esso rimase lettera morta. A Venezia si volle imitare l’esempio francese.4 A Modena il duca aveva soppresso alcuni piccoli conventi senza approvazione pontificia; in seguito alle lagnanze del Papa, il permesso venne richiesto e alla fine anche concesso. Tra i conventi aboliti si trovava la celebre abbazia dei Cistercensi di Nonantola.5 Mentre in Francia e Venezia una presunta riforma lavorava alla distruzione degli Ordini, altrove, nell’interno di queste Congregazioni, sorgeva una irresistibile aspirazione a perfezionare la disciplina monastica. I francescani scalzi delle tre provincie riunite di Spagna, Portogallo e Napoli, per iniziativa del capitolo generale di Murcia, si diedero nuove costituzioni, che il Papa approvò il 15 luglio 1761.6 I francescani-terziari che vivevano in comune invocarono l’aiuto del Papa per estirpare dall’Ordine ogni caccia ambiziosa ai posti onorifici.T Lo stato fiorente dei cappuccini nella provincia dell’Ordine di Milano è dimostrato dal numero dei loro conventi, quale appare in una costituzione pontificia del 27 aprile 1759, la quale cerca di tener conto dei giusti » Buìl. Cont III 1121 s. 3 « [ut] Nobis non modo inconsultis, sed piane insciis institni coepta sit reforniatìo ». Egli temeva « ne qui per iaieorum mentes band Ita pridem se Infndìt, in hane quoque rem spiritus quidam se insinuaverit, quo saecularis potestas iure sibi recuperatimi existimat quidquid de Apostolicae Sedis aucto-ritate et Ecclesiae potestate et iurisdictione detraxerit » ivi n. 3). s « Nulla enlm eori>ora ab interitu retrahi aliter possunt, quam ea ad suum quaeque revocando principium» (ivi n. 5). Lo stesso principio aiveva fatto valere Clemente nella questione dei gesuiti (vedi sopra p. 6S3). « Vedi «opra p. 1006. » Novaes XV 140 s. « Bull. Cont. Ili 561. t Breve del 29 settembre 1760, ivi, 416.