Tensione eon Venezia. 1007 21° anno di età. Vestizione, voti e formazione mediante gli studi potevano compiersi soltanto nel territorio della repubblica. Religiosi potevano assumere parrocchie o esercitare cura d’anime soltanto nei luoghi ove possedevano conventi. Venne inoltre proibito di mandar denaro fuori del paese. L’ambito degli Ordini superava un’ordinanza del gran consiglio, secondo la quale notai e pubblici funzionari non potevano assumere ufficialmente a verbale alcuna denuncia di donazione in favore di chiese, Ordini e confraternite.1 Di fronte a queste leggi Clemente ammonì anzitutto i vescovi veneziani a voler rispettare l’esenzione degli Ordini e dunque a non far uso dei poteri che illegittimamente venivano loro attribuiti da parte dello Stato, caso contrario essi si ribellerebbero alla Sede Apostolica, dalla quale deriva l’esenzione.2 L’8 ottobre 1768 egli espose al Senato che l’indipendenza dai vescovi era regolata per gli Ordini dal diritto canonico e specialmente dal concilio tridentino, che la repubblica aveva accettato prima di tutti gli altri Stati. La riforma delle corporazioni religiose non era questione dell’autorità laica, ma per essa bisognava rivolgersi al Papa.3 Siccome il Breve pontificio arrivò nelle ferie, il Senato rispose appena il 19 novembre. Esso cominciò coll’affermare il suo provato attaccamento alla Santa Sede e respinse poi le rimostranze del Papa, richiamandosi alle prerogative dell’autorità statale. Che tali prerogative si fondassero soltanto sopra un diritto nuovo statale, ignoto al passato della Chiesa e agli antenati degli attuali governanti veneziani, venne esposto dal Papa in un nuovo Breve del 17 dicembre, al quale il Senato replicò il 31 dicembre negli stessi termini di prima. * Dei vescovi, M'arcantonio Lombardi di Crema e il Cardinal Molino di Brescia, rifiutarono di (.seguire la visita loro impasta dallo Stato. Molino dovette di poi abbandonare il territorio della repubblica e le sue entrate vennero confiscate. Per il caso che il cardinale si fosse fatto vedere i Picot IV 200 s. I li imrere del 27 agosto 170S dal quale risultano le motivazioni della legge in Ce«3ietti 11 7ÌMK». La « Hi forma » statale aveva una punta eontro Kom». Nella decadenza . 1 molti nuovi statuti negli Ordini (pag. 85) li sottrassero ai vescovi « e li concatenarono con vincoli indissolubili nella dipendenza e negli interessi della Corte Romana ecc. ». In Cec-ehetti II 113-lt> un parere del 2!» dicembre 1706 ■ sul numero e sullo stato patrimoniale dei Conventi ». Cfr. Kai.ax Vili 217. ’ Bull., loc. cit. » Al. GliWU, Poni i/lcia rum conntitutionum ih Bullario Magno et Romano et aliando drtumiilarum rpititnie III, Venetiis 1772, 347. ‘ Il Breve del 17 dicembre 170H e la risposta del Senato del li> novembre e 31 dicembre ivi. Cfr. XovaBS XV 141-146.