048 Clemente XIII. 1758-1769. Capitolo V. il diritto degli Ordini religiosi, che i gesuiti avevano comuni 1-altre socetà religiose, così voleva la volontà dei fondatori, co tere statale. Il generale dell’Ordine era ed è, non proprietari", ma solo amministratore supremo dei beni dell’Ordine. In forza dei suo ufficio egli nomina le autorità subalterne e conferisce lor» U facoltà di concludere contratti giuridicamente validi a favore del!-singole case, le quali soltanto sono e rimangono proprietarie. I loro poteri si limitano alla casia loro affidata e ai possessi di que-ta per cui devono rendere conto.1 II Lavalette conosceva questo diritto, egli poteva e voleva impegnare solo i beni e le case della -uà missione. Di fatto tutte le sue cambiali sono altresì erm> per per conto della sua casa.2 Per quanto la condotta del provinciale di Parigi fosse inatta cabile dal punto di vista giuridico, rimaneva tuttavia a considerare, se la prudenza e la carità non avessero imposto in quc-to caso speciale di prescindere dal principio della non solidarietà, per evitare una catastrofe. D’altra parte, però, non si deve trit urare, che le case delle cinque provincie francesi erano esse medesime fortemente indebitate, dimodoché sembravano incapaci di prendere su di aè ulteriori obblighi. * Contro la decisione del tribunale consolare i gesuiti avevano ancora aperta la via dell’aippello. Ma ora essi commisero un > 'r' errore.4 Invece di appellare al Consiglio di stato («Grand <.on-seil »), come era in loro facoltà, pi rivolsero, su consiglio di alcun, giureconsulti, alla Grande Camera del Parlamento. Con questo passo essi mettevansi da sè in mano dei loro peggiori nemi< i < ponevano in piazza l’affare scandaloso.* Anche questa volta daccapo il Frey, che colla sua influenza predominante sul nuovo provinciale Allanic provocò la decisione. Egli pensava, che ri membri della Grande Camera erano scolari dei gesuiti, che il 3’ lamento si mostrerebbe riconoscente, se gli si dimostrasse fida* “* inoltre una sentenza favorevole del tribunale parlamentare tr< rebbe maggiore riconoscimento presso il popolo, giacché es--" * considerato come rappresentante della pubblica opinione. > Ivi lKtss.: Contili. 1*. IX c. 3 (Intlilnlum Sor. Ietm II. Fiorenti** l*4 130ss.); Contiti. I». IV c. 2s. (Ivi 5«ss.): C«ÉTtxtir-JoiJ V 195 n. 1 Rociiciioitmx 187 s. Cfr. p. es. la cambiale per la Vedova Orou r dat. St.-Pierre 11 maggio 1757, In cui è detto «que vous passere* aa c**»!*' de notre maison » (¡vi 173). * Ivi 188. « «Ino sbaglio di pessima conseguenza» (Ricci. «Istoria 18). 5 Ivi; Rochemoxtetx ISO ss. « Uochemoxtfjx li>7 ss. : «Aliante a Ricci II 1* maggio 1700. Fr—c* *• in porte a statuita in Rocbkmoxteìx 198 n. 1.