38 Benedetto XIV. 1740-1758. Capitolo I. delle disposizioni di Benedetto XIII, regolava i difficili affari dei benefici. Circa l’economato sulle rendite dei benefici vacanti venne stabilito che lo si poteva affidare soltanto ad un ecclesiastico.1 Restavano ancora da comporre le differenze intorno all’immunità e giurisdizione ecclesiastica. A tale scopo venne ben presto mandato a Torino l’arcivescovo titolare di Atene, Ludovico Mer-lini; questi incontrò tuttavia, specie nel presidente del Senato conte Caissoti, tali difficoltà che lo stesso Benedetto XIV, pur così mite, in una lettera del 5 giugno 1741 al D’Ormea, se ne lamentò amaramente.2 Nella speranza di essere più ascoltato dal D’Ormea col quale aveva già prima stretto amicizia, e dal re, il Papa abbozzò un nuovo progetto di componimento che, prima di inviare, sottopose ancora al cardinale Gotti. In esso venne regolata, secondo il desiderio del governo di Torino, l’immunità locale che nel concordato di Benedetto XIII non era toccata. Tuttavia il progetto non venne accolto.3 Niente, così scriveva Benedetto XIV il 9 settembre 1741 al re, lo aveva più rattristato fin dal principio del suo governo quanto questa condotta. Egli pregò di farlo esaminare nuovamente, ma non da persone che tendono di proposito ad una rottura con la Santa Sede.4 Dopo ciò il re si mostrò pronto a riprendere le trattative. Il Papa espose di nuovo ancora una volta al re e al D’Ormea con tutta franchezza lo stato della questione e così si arrivò finalmente ad un accordo. Esso è contenuto in un’istruzione, in data 6 gennaio 1742, la quale era stata prevista già nel concordato del 1727. Benedetto confermò e ampliò in essa gli accordi allora con chiusi. Ai vescovi esteri venne fatto obbligo di designare propri vicari generali per le loro parti di diocesi sarde, la giurisdizione ecclesiastica e il diritto d’asilo vennero limitati e i beni ecclesiastici acquisiti dopo il 1620 sottoposti alle generali imposte dello Stato. Dalla visione (semplice visura) delle ordinanze papali da parte delle autorità statali, tollerata già da Benedetto XIII, senza aggiunta di un segno o di un decreto, dovevano essere escluse le bolle dogmatiche in questioni di fede, brevi disciplinari, le bolle per giubilei e indulgenze e i decreti della penitenzieria e di altre congregazioni romane.5 1 Mercati, Concordati 330 ss. ; ivi 437 ss. la cessione avvenuta il 13 luglio 1753 dei diritti sul principato di Masserano. 2 Oarutti 355 ss. * Acquaviva annuncia già il 12 gennaio 1741 il progetto di mandare un negoziatore a Torino, Archivio di Simanca s. s Cfr. Hergenröther, Unterhandlungen 83. * Carutti 357 ss. « Mercati, Concorda ti 305 ss. ; Hergenrother, loc. cit. 86 ss.