245 l’aspetto di mutua collaborazione. Da parte imperiale era assicurata l’integrità del ducato contro ogni tentativo sedizioso (1) ; da parte veneta il concorso marittimo contro le incursioni slave a danno dei territori franchi (2). Al ducato veneziano era riconosciuto un interesse preminente e una virtù decisiva; era anche riconosciuta ad esso una capacità, che rendeva implicitamente necessario il diritto di esistenza autonoma. Il controllo adriatico, già esercitato dalle squadre bizantine, era assunto dalle forze marittime veneziane, che operavano per iniziativa propria, per interesse proprio, pur nel quadro di comune difesa e salvezza. 3. — L’insuccesso militare di fronte agli avversari non fu del tutto sterile. Esso mise in evidenza il valore morale e politico del ducato e la sua funzione storica, e in altri campi assicurò, indirettamente, conquiste non meno valide. Le forze preponderanti marittime nell’ Adriatico erano quelle dei Veneti e degli Slavi. Incuneati e chiusi fra questi si allogavano gli interessi delle terre imperiali istriane e dalmate e avanzavano lungo il litorale nei domini del regno, fossero franchi o fossero bizantini. Gli uni e gli altri non entravano in reciproco conflitto, nè influivano a spostare l’equilibrio politico in un senso o nell’altro, intervenendo tra i due maggiori contendenti. Il loro interessamento nei problemi adriatici era costretto, a passiva attesa, di carattere difensivo e di protezione territoriale. A queste finalità erano subordinati spirito e forma delle clausole caroline, allora confermate, nella riforma lotariana dell’ 840. Ad analoghi obbiettivi era ordinata la politica adriatica del governo bizantino, impegnata nella lotta contro i Saraceni per la difesa dei suoi possedimenti mediterranei d’Italia. I contatti veneto-bizantini si riallacciarono pochi mesi dopo che con l’imperatore Lotario, per motivi analoghi. Nell’un caso il (1) Le precedenti stipulazioni in proposito (cap. 1, 2, 3, 4) erano mantenute, ed era aggiunto l’impegno di estradare gli espatriati in tempo successivo alla presente rinnovazione del patto (c. 5 : post rerurvationem huius poeti ; Documenti cit., I, 103). (2) Paci. Loth., c. 7, 8 (M. G. H., Capit., II, 130 ; Documenti cit., I, 103).