Annali d* Italia. violabilmente ne goda , fotto pena della vita a chi li moleflafTe. Vedemmo di fopra il Moniflero Farfenfe, pollo fub defenjlone Re-gum Langobardorum, & Caroli Magni , e fopra d’ eiìò niun dominio per conto del temporale avea il Papa, ivi fimilmente comanda, che fi pretti in tutto una giufla ubbidienza al Romano Pontefice , e a 1 fuoi Duchi ( Governatori delle Città ) e a i Giudici da lui deputati a far la Giuftizia. Nella feconda fon vietate Je ruberie fatte in addietro , tinto vivente il Papa , come nella Sede vacante . Nella terza fi preferive fottò pena d’ eiilio , che niu-no impedìfea 1’elezion del Pontefice, e ad eleggerlo concorrano quei foli Romani, che v’hanno diritto. Nella quarta vuole, che fieno deputati, de i Mefli dall’ Imperadore, che ogni anno informino efìo Auguilo , come fi portn o i Giudici nell' amminiflrazion della giuftizia, e come iia offervata 1’ Imperiai Coilituzione. Decreta in oltre , che in prima iflanza le querele contra i Duchi o Giudici negligenti fieno portate al Papa, acciocché egli toflo vi provegga per mezzo de’fuoi Deputati; e lo faccia fapere all’Im-peradore , che manderà fuoi Mefli , per provvedere. Nella quinta vuole, che s’interroghi tutto il Senato e Popolo Romano, per fapere, con che Legge voglia vivere, avvertendo ognuno, che fe commetteran delitto contro la Legge da loro eletta e profeifa-ta, fecondo quella faran gafligati per ordine del Pontefice e dell’ Imperadore. Va intefo delle Leggi Romane, Saliche, Bavarefi, Bibuarie, e Longobarde, che tutte aveano allora corfo in Italia, €d anche in Roma , dove concorrevano tanfi Longobardi e Fran-zefi. Nella fella trovandofi de i Beni occupati alla Chiefa Romana da alcuni potenti di Roma, fotto preteflo d’avergli ottenuti da i precedenti Papi: vuole, che i Miniflri Imperiali il più ptefto thè fi poiTa li facciano reflìtuire. Nella fettima comanda, che non fi facciano da i Romani ruberie ne’ confini delle Provincie fuggette al Regno d’Italia; e che le già fatte , ed ogni altra ingiuftizia oc-corfa di qua e di là, fia corretta fecondo le Leggi. Nell Ottava dà ordine, che comparifeano alla fua prefenza, nnch’egli fi truo-va in Roma, tutti i Duchi, Giudici, ed altri Ufiziali del governo; perchè ne vuol fapere il numero, e i nomi, e fare a cadauno un’ammonizione intorno al Miniilero, che gli è appoggiato. In ultimo comanda ed eforta ciafcuno, che portino in tutto ubbidienza € riverenza al Romano Pontefice, fe loro ila a cuore di goder la grazia di Dio, e d’eiTo Imperadore. Da quelle ordinazioni rifulta k fìgnoria de’Papi in Roma, e nel fuo Ducato, ma infieme la fu-