XXI fent-mento il critico Pagi all’anno 823. dopo aver infegnnto all’ anno 755. §. 6. 789. §. 9. 796. §. 11. & 826. §. 1. che dopo Gregorio II. e Stefano II. la fonima ammini(trazione, e tutto il dominio di Roma e dell’ Efarcato fu predo i Sommi Pontefici. L’ i-iteii'o dice il Tommafini Tomo III. lib. 1. cap. 29. §. 6. e 7. dove, confiderate bene le cole fatte da Gregorio 11. e III. da Zaccaria, e da Stefano II. in occafìone dello Stato Pontificio occupato dai Longobardi, così fcrive: » Dilucidum hic eft piane, penes Papam fuil-» fe fummam adminiftrationem Romaj, & Exarchatus , ipfum pa-» cis foedera fanxiffe, bellis obviaife, Urbes defendiffe, ac recu-» peraife, hofles propulfaife, au£loritate apud Imperato-rem, & » Reges circumjicentes plunmum valuilfe. Ita j'am re, necdum »nomine Principatus penes ìllumerat, moderante his omnibus » Numinis providentia inter tantas bellorum tempeflates.» Quello fentimento del Tommafìno è fondato su i fatti di quei tempo, che non fa d’uopo qui raccontare, e non già su le conghietture , e deboli argomenti, su i quali fovente il Muratori ha appoggiata la fua preoccupata opinione ; il quale per altro nel fine dell’ anno non lalcia di fpiegarfi con dire, eh’ è di dovere, che ognuno rifpetti il preferite Siflema degli Stati, e Governi (parla fopratutto di quei della Sede Apostolica ) confermato dalla preferitone di tanti Secoli, Jen-\a pretendere di prender legge da' vecchj Secoli , per regolare 1 prejenti . Comunque ila, difficilmente troverai!! Principe, che poiTa allegare un dominio così lungo e continuato de’fuoi Regni, come lo può il Papa de’fuoi Stati. Essendo poi il fillema del Muratori, che 1’ Imperadore ancora nel nono Secolo aveife della giurisdizione in Roma, quindi è , che in tutte le occaiioni s’ è sforzato di tirare ogni linea a que-fto legno, che già fi era prefiffo. Sentiamo pertanto come egli dilcorre all’ anno 800. pag. 440.» Da qui innanzi chiara cofa è, che » effi, ( cioè i Papi ), furono Signori temporali dell’iileifa Città ( cioè » di Roma), e del fuo Ducato fecondo i patti, che dovettero fe-» guir col novello Imperadore ( Carlo Magno ), con podefla nondi-» meno fubordinata all’ aito dominio de gli Auguiti Latini, poten-» do noi molto bene immaginare, che Papa Leone ftabilifle tale »accordo con Carlo Magno, prima di cotanto elaltarlo , e gua-» dagnaife anch egli dal canto fuo e de i fuoi Succeffori. « Che i Papi fin dai Pontificato di Gregorio II, fodero affolliti Padroni di Roma, e del fuo Stato, e che, fe gl’ Imperadori v’ har.110 avuto qualche giurisdizione in appreffo, fu loro quella conferita dai me- definii