XXIV come in più luoghi s’ è dettò , ei fi prefitte, cioè che gli AtiguÀi ancora nel nono Secolo aveiìèro del dominio in Roma . Quindi all’anno 8ii.ove riferifce il Teilamento di Carlo Magno confer-vato da Eginardo, tra le Metropoli del fno dominio conta Roma: parimente all’anno 823. ove parla della giuftizia refa in Roma da Lottario Imperadore, e da’luoi Giudici, così conchiude: Chi non vede nella fofianca e nel maneggio di quejlo fatto la Sovranità de gl’ Imperadori in Roma , è da credere , che abbia ben corta la vifla. Nell' anno poi 824. riferifce alcune Leggi di Lottario fatte in Roma, colle quali fempre più ilabilifce il fuo fiilema. Or io qui do per rifpofta ciocché aoi abbiamo già detto più volte , e ciò che il medefimo Muratori riferifce al fuddetto anno 823. dove allega un’autorità, cavata dalle giunte alla Storia di Paolo Diacono , date alla luce dal Freero , e rapportate nella Parte I. del Tomo li. Rerum Italicarum, dall’ iileffo Muratori , cioè che Lottario Imperadore venne in Roma, e che Pafquale Papa li con-ceife la podellà fopra il Popolo Romano : Lotharius Imperator primo ad Italiani venit, & diem Janclum Pafcìuz Romcz fecit, Pafchal’.s quoque Apojtolicus poteflatem, quarn prifci Impemtores habuere, et fu-per Populum Romanum còncejfit. Da quello luogo, le pur 1’ Autore citato merita fede, potea ben comprendere il Muratori, che Lottario non jure fuo , ma per facoltà concettali dal Papa efer-citava della giurisdizione in Roma. In quelli milerabili tempi per reprimere l’infolenza, e tumulti de’ Romani, (limarono bene 1 Papi fervirfi della potenza de gli Auguiti, per reprimere 1’ orgoglio di quelli , e per ovviare a gl’ infiliti, ed invafioni de’ nemici della Sede Apoilolica . E quello appunto è il fentimento di Autori eileri, e Critici, tra’ quali il Pagi nella Vita di Leone ìli. al §. XXI. il quale per altro errò di molto, ove prefe la parola poteflatem , che leggefi predò il fopracitato Autore del Supplemento, per dominio : Quod fpeclat ad fupremum Urbis domimum, illud remanfìt penes Romanos Pontifìces ujque ad annum oclmgentejimum vigefìmum tertium , quo Pafchalis Papa hujus nominis primus illud còncejfit Lo-thario Imperatori. Quindi rapportata l’autorità del Supplemento di Paolo Diacono già da noi defcritta, conchiude con quelle parole:» Quare Imperatores Franci prauer defenfionem, & prote-» ¿lionem Eccleiìa’, fupremo dominio in Urbe potiti funt, ad quod » quorumdam Romanorum infolentia eos adegit. A- provare fempre più, che Lottario efercitò in Roma qualche giurisdizione, mediante 1'efprelTo confenfo del Papa, è obbligato a