208 Libro I. Capitolo 3. I Sinodi rii I’isa e Costanza. 1409-1417 .141«'). e che pertanto anche dopo la fuga di Giovanni l’attuale continuava in tutta la sua forza: che ognuno, eziandio il papa deve obbedire-al concilio ecumenico in ciò che riguarda la fede e l’estirpazò ne dello scisma e che il medesimo concilio ha da avere autorità come su tutti i cristiani, così sul papa.1 Con queste decisioni, mediante le quali si costituì come suprema nella Chiesa una podestà, che come tale non era stata istituita da Cristo,’ i padri di Costanza vollero crearsi una base teoretica prima di procedere avanti indipendentemente senza il papa. Ma non ostante la difesa fattane dall’Ailly e da Gerson, questi decreti sulla superiorità del concilio ecumenico non hanno mai potuto ottenere forza giuridica. Usciti da un’assemblea acefala, che non pot* a essere un concilio ecumenico rappresentando soltanto l'obbedienza pisana, decisi senza l’approvazione d’uno dei papi, dei quali pure uno era il legittimo, decisi in contraddizione coi cardinali in maniera non rispondente all’uso degli antichi concilii da una maggioranza di persone in gran parte non aventi diritto, essi non possono considerarsi che siccome un espediente nella confusione, un atto di violenza. Già dai contemporanei e poi anche più tardi i decreti sono stati interpretati nel senso che in essi la superiorità, del concilio al papa sia stata dichiarata soltanto relativamente allo scisma d’allora e forse il loro tenore permette tale spiegazione, ma la vera intenzione degli autori di quelle decisioni fu di imporr* alla Chiesa un dogma nuovo da valere universalmente e sconvolgente l’antica dottrina cattolica. Bisogna negare recisamente questo carattere dogmatico a quei decreti perchè allora l’assemblea di Costanza non era un concilio ecumenico rappresentante la Chies intera e mai fu data l’approvazione pontificia a queste rivoluzionarie decisioni.* Il grande errore dèi padri di Costanza fu di concepire come norma generale per tutti i tempi ciò, a cui sembra- i Sui |tosto autentico «lei decreti r. J. FrjEnRK'U in 8it:ung»berichte dir Miinch. Akùil., ¡.h ll.-M«t. Kl. 1871. 243-251. * PtnULlPR I. 250-251 ; HnniCH noi Knthollk 1854, II. 157ss. » Il iriitdlzlo dito nel testo f- «lei ITERflKimDTitK.it: v. Kirchcngctch. II. 78. e Anti-Janu* 129-130. Ofr. inoltre Dliuntotat, l.chrhiich II. 1. .'10.1-307: PiinAirs I. 250 ss, ; IV. 435 ss. ; DI'x I. 1*55 s.; Snn i.Tr. System dr* Kirchcnrrcht* 183 : HtrrrtjtcìER, Fuiidnmcnlal-Thridogie li. 188 e Ferkt IV. 74. Ofr. anche Sur« iuer 313 ss. ; Thomas, Concordai I, 153 ss. ; 104; l’rf't-F in Slimmcn nu* Varia-J.aach I.XXIX (1910). 108 ss. Sul non riconoscimento da parte di Martino V ilei decreto sulla supremazia del concilio vedi I'itirs nel IJt. Ilandic. 1891. 12: 1V\K. Abhanillunocn I. Paderbom 1807. 480 ss. ; VAtota. La cri*c refi:t. I, x-xxtv, 01 s. Gfr. anche Scntrwr in Throl. I.il.lttall di Bonn III. 10 s-e Hksh In Reali nziiklopddlr di Ilntzoo XII-, 3S4. Sul contepno di Martino V verso ti decreto della supremazia conciliare v. Petrks In IMI. Ilandiccifrr 1801. 12 e Fcnk. Abhantllungcn 1 (Paderbom 1897). 4808. Cfr. anche Scnri-TE in Throl. I.iti.-filati <11 Bonn III. 10 s.