Il divieto ai missionari di esercitare il commercio. cattolici allo Scià di Persia,1 e allo stesso scopo scrisse anche al re del Siam.2 poi Urbano Vili permise ai missionari di andare in India anche per via diversa da quella del Portogallo ed eliminò cosi un privilegio portoghese ' ostituzione del 22 febbraio 1(533, Ina ponti]. I 143), egli rinnovò nella -tessa ordinanza il detto divieto del commerciare come cosa non conveniente ii chierici, e con questo protesse di nuovo indirettamente il privilegio commerciale portoghese. La Bolla di Clemente IX del 17 giugno 1069 è il primo ilocumento pontificio, che si occupi esclusivamente del divieto di commercio per i chierici di tutta la terra, ed esaurisce talmente l’argomento, che alle ordi-niinze posteriori di Benedetto XIV (1741) e Clemente XIII (1759) non rimane da aggiungere più nulla di nuovo. Cfr. Th. Grextrup nella Zeitschr. j. M.ie-■ìonswissensch. XV (1925) 257 ss. Non è vietato tuttavia ai missionari «per provvedere alla necessità propria praticar commercio, se non v’è altro mezzo ili guadagnarsi da vivere ». Eccettuato questo caso estremo, riman fermo, ohe « le strettezze della missione od un qualsiasi giovamento per la diffusione ■ Iella fede non è motivo sufficiente, perchè il commercio sia lecito ai missionari » ivi 268). 1 * Regi Persarum in data 19 maggio e 13 ottobre 1668, 13 febbraio 1669, I pisi. II—III, Archivio segreto pontificio. 2 * Regi Siam in data 24 agosto 1669, ivi.