012 Clemente IX (1667-1669). Capitolo II. nulla da fare personalmente con dispute cinesi. Ma le poche coi>ie salvate del suo secondo volume divennero per i giansenisti e per tutti gli avversari dei gesuiti un’arma molto usata contro l’Ordine odiato. TI Navarrete, infatti, nella sua opera non risparmia affatto i gesuiti; già in Cina egli aveva volta per volta preso appunto in scritto di espressioni imprudenti, gettate nei colloqui confidenziali con essi, utilizzandole poi contro di loro. 1 Non meglio che al Navarrete sotto ( 'temente X, era riuscito prima, sotto Clemente IX, al suo confratello Giovanni Polanco d’indurre le Congregazioni romane nella questione dei Riti a un mutamento di posizione. Il Polanco era stato nominato nel 1661 dal capitolo provinciale della provincia domenicana di Cina a rappresentante nel futuro capitolo generale di Roma. In seguito a una sua relazione, il Provinciale domenicano, Filippo Pardo, aveva ordinato a Manilla ima nuova inchiesta sulla questione dei Riti secondo i libri dei Cinesi. Si giunse addirittura a inviare espressamente dei cristiani da Manilla in Cina, affinchè si persuadessero de insù colà dei sacrifici a Confucio,® sebbene nella relazione del Martini3 e nel decreto del 1656 4 non si parli affatto di sacrifìci a Confucio. L’inchiesta venne a concludere, che i dati del Martini non concordavano colla verità, e che non ci si poteva attenere alle concessioni del decreto della congregazione del 1656. Il Polanco portò gli atti a Roma; eirli ottenne ima conferma del decreto della congregazione del 1645, ma lo stesso ordino presuppone espressamente, che anche il de ereto del 1656 sia parimenti in vigore. Le ordinanze devono essere osservate ambedue secondo le circostanze. Fra le ordinanze di Clemente IX circa le missioni è da rilevare specialmente un divieto rigoroso ai missionari di ogni affare commerciale.6 Il papa si rivolse per la protezione dei * Vedi Biekmann- 127 s. » Ivi 101. * Cfr. sopra p. 429 h. * Cfr. sopra p. 429 s. 5 Decreto del 13 novembre 1669, Oollectwua 64, n. 189: «Decretum S. ('• de Prop. Fide datum sub (die) 12 septeinbris 1645 [sopra p. 155] secundum turn exposita m dubiis, esse in suo robore, neque per decretum S. C. 8. Olf. latuin sub die 23 martii 1656 [sopra p. 429 s.] fuisse circumscriptum, sed onniiuo, secundum quaesita, circumstantias et omnia in dictis dubiis expressa, servandum, ut iacet; quemadmodum servandum declaravit decretum >■ < S. Off. latum ut supra, die 23 martii 1656 iuxta quaesita, circumstantial et omnia in eis expressa ». * Bull. XVII 798 ss.: Zìi» pontif. I 390 ss., 402 ss. Un primo divieto di commercio per i missionari fu emesso da Pio IV il 4 ottobre 1563; il Breve otfre al governo portoghese un appiglio contro quei chierici, che offendono il privilegio reale del monopolio commerciale coll’ìndia, sopprimendo a loro riguardo l'esenzione dalla giurisdizione civile (il « privilegium fori»). Quaud"