Boonen e Triest citati a Roma. 247 tate le antiche accuse contro la decisione di Urbano Vili, benché nou esplicitamente, coinè parere dell’arcivescovo, ma tuttavia come opinione « di non pochi uomini dotti e pii *. Anche l’accusa che hi Bolla era stata emanata senza la sufficiente inchiesta preventiva, torna pur qui in altra forma. Si vantano la pietà e la dottrina d»*l Giansenio con alate parole, e l’accusa di eresia contro di lui \ iene qualificata esecranda calunnia; quando poi alla fine è detto che colla pubblicazione della Bolla, secondo l’opinione del papa, deve rimanere intangibile la dottrina di Agostino, ciò altro non può significare che rimane libero ai giansenisti di continuare tranquillamente a propugnare le loro particolari vedute, ('osi Boonen. Nello stesso senso sono temute le lettere di accompagno con le quali comunicarono la Bolla il vescovo di Gand1 e il vicario generale di Ypres.* Tutte queste tre lettere di accompagno vennero dall'inquisizione messe all’indice assieme agli scritti, nei quali Boonen e, il ‘20 marzo 1647, Triest davano ragione della non pubblicazione della Bolla.® Il decreto dell’inquisizione annunciava ai colpiti che si procederebbe contro di loro con le sanzioni canoniche, se entro brevissimo tempo non presentassero le loro scuse. Allora in Ypres 'i dichiarò di essere disposti alla piena sottomissione verso il papa,4 ma i due vescovi tacquero. Segui perciò il 18 novembre 1651 l'invito per entrambi di recarsi a Roma.6 Se non fossero comparsi colà entro sei mesi, veniva loro inibito di esercitare più oltre l’ufficio episcopale e di entrare in chiesa. Questa sentenza venne comunicata ad entrambi il 12 e 13 dicembre.* L’arcivescovo Boonen duwe di essersi giustificato in iscritto e di non poter recarsi a Roma coi suoi 79 anni; tanto egli come il vescovo di Gand appellarono contro la citazione al consiglio privato del re,’ che differì la cosa al consiglio di Maline«; ma questo si dichiarò incompetente. Ora i due in un» lettera al papa* riaffermarono la loro innocenza e predarono per 1» nomina di un giudice, poiché a causa della loro età 1 11 26 marzo 1651, ivi 752 vi ai dice che è «tata ingiunta l'oMervMM •Iella Bolla, • «aitem quantum colligere potuiinu», donec et quotuique Sede» Apostolica post novum examen dicti libri »ive illius reviaionem, qnam »e., procura tu rum edixit. . . quatenus errore», si qui in ilio inveuiantur, expurga#-•W et.....quoti de doctrina illiu* lenendum foret. «ioclnrasset.... ». * 11 27 marzo 1651, ivi 755 a. * All’Il maggio 1651; vedi Rkcsch li 465; Hii-okk* 424. Nella ristampa dH decreto in Flecrt LXI mancano le « Raisons » del vescovo di Gami. * * Il 19 «etteinbre 1651, Errrrpta f. 63S loc. flit. * in Fi-ecrt LXI 764 •*. * • Birbi 30 dicembre 1651, Excerpta loc. cit. ’ • Bicbi II 3 febbraio 1652. ivi. * * Triest nolo il 28 febbraio 1652, * entrambi assieme il 2 marzo, ivi J. 696. 698.