La questione per l’osservanza dei precetti ecclesiastici in Oina. 42!* in Vmsterdam la stampa del suo atlante cinese che aveva compiuto durante il viaggio accanto ad un’opera sulla cronologia cinese.1 Ma ora era tempo che si presentasse finalmente a Roma; poiché, come gli scriveva Cristoforo Schorrer, vicario generale dell’ordine per Gosvin Nickel, il 27 giugno 1655,2 s’erano fatti in Roma dei passi, affinchè il decreto della Propaganda dell’anno 1(115 venisse di nuovo confermato prima dell’arrivo dei procuratori dei gesuiti, per cui la loro missione sarebbe stata inutile. La Propaganda approvò la dilazione richiesta da Schorrer e nel settembre 1655 Martini giunse a Poma e ottenne il permesso di poter portare la prova per la sua affermazione che la decisione del 1645 si basava su esposizioni evidentemente errate.3 Dopo trattative di cinque mesi, fatte dall’inquisizione, il 23 marzo 1656 fu emanato un nuovo decreto della Propaganda 4 il quale venne confermato d;i Alessandro VII. Martini si era limitato a presentare delle domande su quattro decisioni del decreto del 1645. Il primo di questi quattro puuti riguardava l’osservanza, da parte dei cinesi cristiani, dei precetti della Chiesa. Già Paolo III5 per gli indigeni delle due Indie aveva limitato il precetto del digiuno alla vigilia di Natale e Pasqua e ai venerdì della quaresima, ma voleva conservare l'astensione dalle opere servili per le domeniche e dodici feste. Murales propose di estendere anche alla Cina le decisioni di Paolo III e la congregazione decise in tale senso. Ai gesuiti però l'osservanza di tutti i precetti ecclesiastici sembrava per ora impossibile per la Cina. La confessione e comunione annuale, come pure la messa domenicale, non si possono, dicevano, esigere per la mancanza di sacerdoti, non il riposo domenicale da parte del popolo comune, a causa dei padroni pagani, e tanto meno degli impiegati, perchè obbligati alle sedute dei tribunali. Il nutrimento quotidiano dei sobri cinesi era così scarso e così magro che già P' r questo il lavoratore non poteva digiunare, e neppure l’impiegato a causa delle sedute del tribunale che duravano sei ore.* Martini domandò perciò se ai neo-convertiti si dovessero annunciare questi precetti subito dopo il battesimo come obbligatori, a scanso rii peccato mortale. La Congregazione rispose che bisognava annunciarli come impegnativi sotto peccato grave, nia contemporaneamente esporre le ragioni, per le quali i neo- * Descrizione del viaggio in M. Maktimus, De bello Tartarico /untori«;s Antverpiae 1654, 9 ss., 159, 165 ». Sull’atlante di Martini cfr. Élude» CXXX1 216 ss. * Traduzione della lettera in ( Pkay) I 113. 1 Ivi 113 s. * Collectanea I 36-39, n. 126. * Breve del 1° giugno 1537, riprodotto ivi 30 s., nota. * Furtado il 10 dicembre 1656 al generale dell’ordine Vitelleschi, in (Pray) I 37.