432 Alessandro VII (1(>55-I(>(i7). Capitolo IV. gere un altare innanzi alla bara nella casa del defunto col ritratto, o, col nome scritto del defunto, in mezzo a droghe profumate, fiori e candele. Coloro che partecipano al funerale si mettono in ginocchio tre o quattro volte innanzi al ritratto o al nome del defunto e toccano la terra con la fronte. Portano anche candele c profumi che vengono bruciati sull’altare, innanzi al ritratto o al nome. Una seconda maniera di culto avviene due volte l’anno. I più ricchi non hanno proprio un tempio, ma una sala coi ritratti 0 coi nomi dei loro antenati. Colà si radunano due volte l’anno tutti i parenti, e i più ricchi offrono carne, vino, candele, profumi. 1 più poveri, che non possono avere queste sale per gli antenati, conservano almeno le tavolette col nome degli antenati, sia in un luogo speciale, sia perfino sull’altare dove mettono anche immagini di « santi ». Essi non tributano a queste tavolette alcun atto di culto, nè offrono loro sacrifici; sono collocate sull’altare, perchè non c’è altro posto per essi. Le cerimonie su accennate si svolgono soltanto se per ciò esiste una vera sala degli antenati, altrimenti si tralasciano. La terza specie di culto si riferisce ai sepolcri dei defunti, che sono collocati sui monti, fuori della città. I parenti vi salgono almeno una volta l’anno verso il principio di maggio, puliscono il sepolcro dalle erbacce, piangono, fanno i loro inchini, depongono cibi cotti e vino; e la cosa finisce in un banchetto.1 La Congregazione approvò anche tutto questo. Del resto essa aveva permesso già nel 1645 gli usi che venivano compiuti in caso di morte nella camera mortuaria.2 La descrizione dei relativi riti potè venire riprodotta, in sostanza, letteralmente dal decreto più vecchio. Non si poteva attendere che la decisione del 1656 ponesse termine alle lotte. Certo che i gesuiti potevano essere soddisfatti del decreto, poiché le domande di Martini avevano ottenuto una risposta favorevole, le questioni rituali non espressamente decise dalla Congregazione non potevano più opporre grandi difficoltà. Ma difficilmente si poteva ammettere che gli scrupoli degli avversari si acquieterebbero con la nuova decisione; essi potevano opporre che prima della decisione essi non erano stati uditi, come non^si erano ascoltati i gesuiti prima del decretò del 1645;3 nè i gesuiti fecero alcuno sforzo affinchè venisse loro data ragione iu tutta forma, ciò che avrebbe soltanto provocato i rappresentanti di diversa opinione. 4 Inoltre se ai gesuiti veniva permesso di 1 Ivi 38 s. 2 Cfr. il decreto del 1645 n. 12, ivi 34. 3 Cfr. i giudizi di gesuiti su ciò in Biebmann 95 nota 45. * Ivi.