CAPITOLO VI Attività di Clemente X nella vita interna della Chiesa. - L’anno giubilare 1 <»75. - Nomine cardinalizie. - IHssidi con Luigi XIV. - Morte del papa. 1. Alle molte usurpazioni, che Luigi XIV si permise sul terreno dell’autorità pontificia, appartenne un’ordinanza del Consiglio di stato del marzo Ititi!», colla quale la Corona francese si arrogava la decisione di questioni puramente ecclesiastiche fra i vescovi ed il clero regolare. Dei reclami sollevati dalla Santa Sede per mezzo del nunzio contro la novità, il re francese non aveva tenuto conto.1 L’affare non era ancora sistemato, allorché morì Clementi* IX. Il suo successore lo regolò colla famosa costituzione del 21 giugno 1 <»70, che stabilì regole in vigore anche oggi riguardo all’esercizio della predicazione e all’amministrazione del sacramento della Penitenza da parte del clero regolare. Vi si dice, che per poter predicare in pubblico in una chiesa dell’Ordine i Regolari debbono presentarsi al vescovo del luogo ed ottenerne la benedizione. Fuori della chiesa del loro Ordine i Regolari abbisognano per predicare, oltreché dell’autorizzazione dei loro superiori religiosi, anche della licenza espressa del relativo Ordinario; il vescovo, però, non ha facoltà di proibire semplicemente e generalmente ai Regolari la predicazione nelle loro chiese. 1 Regolari ricevono la giurisdizione e l’approvazione per amministrare il sacramento della Penitenza, per quanto riguarda la confessione e l’assoluzione dei loro confratelli e di tutti coloro, anche laici, che sono al servizio del convento e ne ricevono alloggio e vitto, dai loro superiori religiosi, e cioè del tutto indipendentemente dai vescovi. Per quanto riguarda, invece, altre persone, il prete regolare non solo deve essere munito del permesso del suo superiore, ma anche dell’approvazione del vescovo, nelle cui diocesi egli 1 Vedi Gf.rin li 380 s.