Severità eccessive contro i delinquenti di altri generi. Gì» lamentato, che fosse costretto dalle circostanze, nel curar le piaghe dello Stato Pontificio, di usare il ferro più che l’olio.1 Sebbene l’uso di mezzi estremi per combattere il brigantaggio trovi la sua giustificazione nel fatto che in uno Stato ordinato tali situazioni sono intollerabili,2 pure, non può negarsi, che Sisto Y sia andato troppo oltre, quando usava la stessa severità tenuta contro i banditi, anche contro i consueti delinquenti, come lenoni, adulteri, chiromanti, sacrilegi, e propagatori di false notizie. Alla bolla emanata il 5 gennaio .1586, che era diretta contro Gastrologia ed altri generi di superstizioni3 seguirono nei due anni seguenti una serie di costituzioni, che particolarmente colpivano alcuni giuochi, la bestemmia, l’affissione di scritti ed immagini oscene nelle osterie o nelle carceri, la diffusione di notizie false o ingiuriose, alcuni generi di immoralità, tutte le scommesse, e le trasgressioni della domenica con pene di un carattere quasi draconiano. I bestemmiatori dovevano per un giorno venir legati pubblicamente, in- caso di recidività aver forata la lingua, in una terza ricaduta venir condannati alle galere ; ugualmente tutti quelli che non denunziavano questo delitto. La pena di morte fu fissata non solo per l’incesto e per il delitto di aborto, ma anche per la diffusione orale o scritta di calunnie, con il che furono colpiti in special modo i così detti menanti, cioè gli scrittori senza coscienza dei giornali manoscritti, che venivan diffusi sotto il nome di Avvisi.4 1 Vedi Gualterius, * Ephemerides, Biblioteca Vittorio Emanuele in Roma. Cfr. nell’Appendice n. 5 1’* Avviso del 13 luglio 1585, Biblioteca Vaticana. 2 Brosch il quale trovò a criticare in tutti i papi, o agissero con benignità o con rigore, stima (I 270) che gli « orrori » delle esecuzioni sieno, forse stati peggiori e abbiano reso selvaggio il popolo più degli eccessi dei perseguitati! Opposto a questo sia ricordata una parola di K. A. Hase, il quale scrisse nel 1829 : « I costumi barbari dei popoli, esigono barbare leggi per il loro sterminio ». (Erinnerungen an Italien, Leipzig 1891, 72). Intorno alla descrizione partigiana del Brosch v. le relative osservazioni nella Ttev. crii. 1880, 325, 327. 3 Vedi Bull. VIII, 646 s. Cfr. Santori, Autobiografia XIII, 175 ; Orbaan, Avvisi 297. Vedi pure Catena, lettere 153 s., 171 s. La revoca di tutti i permessi del giuoco del lotto è menzionata da un * Avviso del 21 gennaio 1587, Urb. 1055, p. 20, Biblioteca Vaticana. 4 Gualterius (*Ephemerides, Biblioteca Vittorio Emanuele i n Roma) menziona p. 60 l’editto del 6 gennaio 1586, contro i giuocatori ; ibidem contro i bestemmiatori; p. 93b un editto in data 3 ottobre 1586, « quo gravissimis penis cavetur, ne in cauponis, diversoriis, hospitiis carceribusve obscena et contumeliosa vel scribantur vel depingantur» (cfr. Mutinelli I, 179); p. 94 editto dell’li ottobre 1586 contro gli autori di Avvisi calunniosi; p. 96 Costituzione contro l’immoralità, del 3 novembre 1586; p. 121 pena di morte contro l’incesto, 5 aprile 1587 (v. Bull. Vili, 830 s. ; cfr. Santori, Autobiografia XIII, 177) ; p. 143 editto del 18 settembre 1587, il quale divieta colle più gravi pene tutte le scommesse, « quae incredibili tumultu non solum car-