Giustizia imparziale. 61 si dimostrasse trascurato, doveva subire non solo pene ordinarie, ma dare un indennizzo per le ruberie che si commettessero nel suo territorio. Chiunque, prestasse aiuto o desse rifugio, o impedisse in qualunque modo l’arresto di un bandito, fosse pure suo intimo congiunto, incontrava la perdita dei suoi beni e l’esilio. Dell’esecuzione di questi provvedimenti furono incaricati, il cardinale camerlengo, il governatore di Roma, l’uditore della Camera, come pure tutti i legati ed altri ufficiali delle provincie, sotto minaccia delle pene più severe.1 In Roma, San Giorgio, il governatore della città, si lasciò portare ad un modo di procedere ancor più severo, che non fosse in animo del papa. Il 7 luglio 1585 ad un giovane fiorentino, che con la forza si oppose a che la polizia portasse via un asino spettante al suo padrone, applicò senz’altro la pena di morte.2 II caso suscitò rumore e la compassione generale. Sisto V nel prossimo concistoro biasimò con aspre parole questo modo di agire di San Giorgio. Mancò poco, dice una relazione del 18 luglio 1585, che egli non fosse rimosso, perchè aveva agito contro le intenzioni del papa.3 Alcune settimane più tardi di fatto San Giorgio fu sostituito, da Mariano Pierbenedetti, un vecchio amico del papa.* Con particolare soddisfazione videro i romani, che il papa nella sua energica cura per la quiete e per l’ordine non risparmiava i grandi. Nascita, posizione elevata e relazioni non tutelavano adesso più nessuno.6 In occasione della punizione di un tedesco, del seguito della missione inviata da Rodolfo II per prestar ub- 1 Vedi Bull. Vili, 585 s. Cfr. Acta consist. 842 e la * Relazione di C. Capilupi del 3 luglio 1585. Il 24 luglio * scrive Capilupi delle difficoltà che incontrò l’esecuzione della bolla, presso i baroni. Archivio Gonzaga in Mantova. 2 Vedi 1’* Avviso del 13 luglio 1585, TJrb. 1053, p. 303b, Biblioteca Vaticana. Cfr. Gnoli, V. Accoramboni 267. Ranke (Pàpste I8, 293) scrive : Si fece presente al papa la giovinezza del condannato. « Io gli voglio aggiungere alcuni dei miei anni » dicesi abbia egli risposto. La fonte su questo è la biografìa. * Sixtus V P. M. ove è detto invece : Addidere nonnulli strictio-rem Pontifìcis vocem, qua triennium suis ex annis eum reo donare ut legi-timum sit supplicium auditum sit, sed severitatis iis temporibus necessa-riae odio ea conficta esse certo comperi. Archivio segreto pontificio. 3 Vedi * Avviso del 18 luglio 1585, Urb. 1053, p. 311, Biblioteca Vaticana. Cfr. la relazione di Priuli presso Brosch I, 269. 4 Vedi oltre la relazione presso Hùbner I, 289 s. 1’* Avviso del 21 agosto 1585, secondo il quale il papa ammonì il nuovo governatore nella presa di possesso del suo nuovo ufficio « che voglia attendere alla giustitia senza rispetto alcuno et che particolarmente le siano raccomandate le cause de poveri ». TJrb. 1053, p. 370, Biblioteca Vaticana. 5 * « Questo principe non ha rispetto ne a cardinali ne a coronati amba- sciatori ». Avviso del 26 giugno 1585, TJrb. 1053, p. 270. Cfr. pure la dichia- razione di Sisto V nell’* Avviso del 13 luglio 1585, nell’Appendice n. 6. Bi- blioteca Vaticana.