La bolla Postquam Tcrus su la qualità e numero dei cardinali. 169 cardinalizia possedano le qualità richieste per il ministero vescovile, e quindi fra l’altro, che debbano avere tren’anni compiuti. Su questo viene fatta la sola eccezione, che per i cardinali diaconi basti aver raggiunto il ventiduesimo anno di età, ma chi è ordinato in questa età, dovrà, sotto pena di perdere il voto attivo e passivo, farsi ordinare dentro il corso dell’anno. Oltre ad un esimia condotta, ad una sincera pietà, ad un ardente zelo, irreprensibile purezza della fede, e grande prudenza, riguardo alla coltura scientifica, viene raccomandato più in particolare, che oltre a dottori del dritto canonico, o di entrambi i diritti, debbano esser membri del Sacro Collegio anche distinti maestri in teologia, preferibilmente degli ordini mendicanti, e di essi almeno quattro. Tutti gli impedimenti che ostacolano il conferimento dei sacri ordini, particolarmente quindi le irregolarità, impediscono anche di ottenere il cardinalato. Confrontando Sisto V questa dignità con quella regia, stabilisce il principio, che i nati illegittimi, vanno assolutamente esclusi, e che a loro riguardo non potrà portarvi riparo nè legittimazione, nè dispensa, nè abilitazione. Onde non raggiungano la dignità cardinalizia persone incapaci delle funzioni ecclesiastiche, essa deve essere conferita solo a coloro, che già siano chierici, e abbiano ricevuto i quattro ordini minori, e allo stesso tempo non abbiano lasciato per un anno di portar la tonsura e le vesti ecclesiastiche. Vengono esclusi anche quelli, che hanno figli, sopratutto viventi, sia pure legittimi, o nepoti nati da essi. La disposizione di Giulio III, che sotto nessuna condizione, fosse pure per i motivi più pressanti non debba venire innalzato a cardinale, uno il cui fratello già si trovi nel Sacro Collegio, da Sisto V fu estesa al punto, che non debba venir concesso il cappello cardinalizio a nessuno, di cui un cugino, un zio, o un nepote, in genere, un qualunque parente collaterale in primo o in secondo grado già rivesta quella dignità. Se ciò nonostante una tale nomina avvenisse, la costituzione la dichiara a priori invalida. Poiché i cardinali assieme al papa, devono reggere tutta la Chiesa, in conformità al Concilio di Trento viene ingiunto, che nel completare il Sacro Collegio 1 si abbia sempre un riguardo, che questo, per quanto è possibile ed utile, venga composto delle diverse nazionalità. Se son nominati alcuni, che non risiedono nella curia, essi allora nel ricevere il zucchetto, devono fare il giuramento, di voler recarsi in Roma dentro l’anno per il conferimento del titolo ; il non adempimento di un tal giuramento viene minacciato con la pena dell’inabilità e la perdita del cardinalato. Riguardo al numero dei cardinali, che sin’ora era stato esposto a grandi incertezze, Sisto V parte dal principio, che per ri- 1 Questo atto doveva aver luogo soltanto neiravvento.