280 accreditare concetti diversi, disperse le tracce e ogni ricordo venne meno. Sopravvissero tuttavia impressi i segni di mutamento negli atti ordinari della vita, nei quali le novità concrete effettivamente operanti non potevano restar occulte. Ma non è dubbio che le nuove dignità episcopali, anche se istituite per esigenze politiche interne, entrarono nella gerarchia ufficiale non per atto di arbitrio, ma per regolare investitura, e, non molti anni dopo istituite, la chiesa di Roma le annoverava fra gli organi permanenti dell’ ordine episcopale (1). Anche la vita ecclesiastica, al pari di quella civile, sentiva il bisogno di migliore sistema, sia per dare maggior robustezza all’autorità metropolitana, dopo le mutilazioni istriane, sia per rendere più efficace il servizio religioso troppo ristretto in due sedi soltanto. Non era creata però una chiesa di stato in stretto senso giuridico. Una diretta dipendenza e una immediata subordinazione gerarchica degli ordini ecclesiastici all’autorità civile, un intervento legale di questa nell’attività giurisdizionale di quelli non erano ammissibili (2). La dignità episcopale era efficace all’ infuori di qualunque atto di collazione o di ricognizione dell’autorità ducale. Ordinata per elezione della plebs, consacrata dall’ordinario superiore gerarchico (il vescovo per gli abbati, il metropolita per i vescovi, il papa per il metropolita) al suo perfezionamento non esigeva alcuna ratifica legale dell’amministrazione civile. Istituzionalmente i titoli episcopali non erano eretti dalla podestà ducale, nè tale indipendenza era diminuita dagli atti di questa, che limitavano l’attività (1) Giovanni Vili al duca Orso, 27 maggio 877 : cui interesse vólumus et marine Venetie antislites, qui adhuc superesse noscuntur, una cum personis ad episcopatum electis etc. (Monticolo, p. 325 sg. ; M. G. H., Epist., VII, p. 52, n. 57). Idem del 28 luglio 877 : episcopos Venetiarum et electos vocatosque epi-scopos vacantium sedium ad eandem sinodum (Monticolo, p. 327 ; M. G. H., Epist., VII, p. 55, n. 62). (2) Giovanni Vili al duca Orso, 24 novembre 876 : et id-eo nos paterno circa te detinemur affectu et in his, que ad tuam tuorumqne pertinere ac prodesse utilitatem cognoscimus, prompti et benigni semper esse curabimus, ita ut in di-vinis preceptis sacrisque canonibus impedire intencionem ac sanctionem nostram nunquam consencias, sed, cum tibi de rebus ecdesiasticis quicquam iniungimus, sicut devotus filius nos obaudias et adimplere, que dirigimus, alacri semper animo studeas (Monticolo, p. 317 ; M. G. H., Epist., VII, p. 18 sg., n. 24).