XXIV 1150 e l’indicazione del podestà Enrico di Gorizia. La data è assurda e 1‘ intestazione scritta all’ inizio del 300. Cercarono di fissare la data esatta il Rossetti, il Kandler, il Vergottini e il Tamaro;60) tranne il Rossetti che erroneamente ritenne il codice 1’ apografo d’ un originale del 1150 e il Vergottini che la crede del 1315, gli altri assegnano la compilazione al 1318; certo la prima addizione datata è del 1319. Il Tamaro sospetta che nell’ intestazione invece di 1150 si debba leggere 1250; ma il libro degli statuti indubbiamente fu pubblicato e promulgato tutto ad un tempo così come ce lo conserva il vetusto codice, e le rubriche concernenti i Ranfi non permettono di risalire più addietro del 1313. Nemmeno è accettabile l’ipotesi che si volesse conferire maggior decoro e autorevolezza agli statuti, presentandoli come norme ormai più che secolari. Il codice non è una tarda copia di statuti vigenti da lungo tempo, ma proprio una delle tre copie, diremo così, ufficiali, e contemporanee alla promulgazione anzi costituenti la promulgazione stessa, cosicché sarebbe stato sciocco il proposito di ingannare qualcuno sull’ età degli statuti stessi. Acutamente notò il Vergottini che l’indizione della data si attaglia anche al 1315; io credo che si possa spiegare quel 1150, attribuendolo a un errore del copista nel trascrivere i fogli degli statutari o un’ altra delle tre copie, già finita. Non era difficile leggere millesimo centesimo quinquagesimo invece di millesimo trecentesimo quinto decimo; si pensi infatti che «ter» o «tre» si soleva indicare con una t apicata, e che questa t poteva sfuggire al copista. Ed Enrico di Gorizia, podestà nel 1311 o 1312, potè ben essere rieletto, trascorso il triennio di vacanza, nel 1315. Il codice è diviso in quattro libri, dei quali il primo contiene gli statuti degli ufficiali del Comune, il secondo il diritto penale con le relative norme piocessuali, il terzo norme di diritto e di procedura civile; il quarto tratta dei dazi, e contiene alla rinfusa misure che riguardano 1’ ordine pubblico e il commercio, prescrizioni di polizia e di difesa militare e decreti vari. Il primo libro conta cento e dieci rubriche e una cinquantina di addizioni; il secondo centosessantotto rubriche e una settantina di addizioni; il terzo sessantaquattro rubriche e cinquantaquattro addizioni; il quarto trentadue rubriche e centotrentanove addizioni, che però si riferiscono anche alle materie regolate dai libri precedenti. È un bel codice membranaceo di centottantadue carte (dimensioni; 34.8x23.6 cm.) marginose e con molte postille, il che fa supporre 9i tratti dell’esemplare destinato al podestà e ai giudici,61) non di quello ch’era