XII Già nell’ 847, dunque, abbiamo scorto dei membri o rappresentanti della cittadinanza di Trieste; altri ne notiamo nel 933, con mutato nome: scabini, e scabini si ritrovano dopo mezzo secolo, al placito del conte d’Istria (991). Il codice diplomatico istriano serba il ricordo di scabini di Cittanova, Pa-renzo e Pola (933), di Capodistria (932), di Pirano (991). Son costoro personaggi e funzionari nuovi, o continuano con altro titolo funzioni antiche? Non esito ad accettare l’opinione del Mayer,10) che vede in essi sempre i medesimi uomini delle classi dominanti locali, di quelle classi che già avevano espresso dal loro seno i tribuni, i consoli, i giudici. Il nuovo titolo, divenuto ufficiale con la dominazione carolingia, indica le stesse attribuzioni dell’ età bizantina; esso appare nelle regioni d’Italia ora sottratte ai bizantini, per scomparire già alla fine del secolo XI. Infatti due documenti, del 1115 e del 1139, ci fanno conoscere due giudici, Aimone e Vincenzo. E in tutta la penisola, e nelle parti soggette a Franchi o a Longobardi e nelle terre rimaste ai Greci, tanto prima quanto dopo il regno d’ I-talia, nelle città si trovano collegi giudicanti — in materia civile — di tre o quattro o due persone, elette per un anno fra le classi alte; ricorrono molto spesso i medesimi candidati, e i giudici operano singolarmente, coadiuvati dopo il 1000 da un notaio della civitas, stabile. Ma questi rappresentanti dell’aristocrazia cittadina dovevano avere altre mansioni ancora, accanto alle giudiziarie: in primo luogo quelle che scaturivano dalla vicinanza, dalle terre comuni, dai consorzi gentilizi, dagli uguali bisogni di strade, d’ acque, di cinte, di canali di scolo, di polizia campestre. È noto che i saltari son ricordati già dal Digesto; il Mayer cita casi d’amministrazione di pubbliche piazze, vie e cloache, e ricorda che nell’ 880 il popolo di Milano approvò disposizioni prese riguardo una strada. Inoltre conviene rammentare che da secoli — a partire dall’ adiectio del Basso Impero •— la classe dominante aveva l’incarico di ripartire e di esigere le imposte; che in anni fortunosi e in terre esposte a incursioni nemiche non poteva non sussistere 1’ obbligo della guaita, comune e tipico nelle vicinie. 20 ) Tuttavia sarebbe esagerato asserire col Mayer che le città avessero, dal secolo Vili in poi, una personalità giuridica e fossero soggetti di diritto pubblico internazionale. Sarebbe un precorrere gli eventi, che maturano adagio e non senza travaglio. Certo il popolo delle città aveva una sua organizzazione, e non fa meraviglia che a volte avesse parte, come universitas, in rapporti processuali, e in atti politici: si cercava una maggior garanzia col chiamare in causa